Ciò anche quando il bando prescriva che la mancata indicazione di titoli nel campo “riserve” equivale a rinuncia, da parte del concorrente, ad avvalersene. Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio-Roma, sezione II, nella sentenza 1° ottobre 2024, n. 17011.
Con ricorso notificato a Roma Capitale, il ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo del Lazio per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
a) della Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024, pubblicata in data 14 febbraio 2024, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/486/2024 del 18 marzo 2024, pubblicata in data 18 marzo 2024 e con Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/670/2024 del 10 aprile 2024, pubblicata in data 11 aprile 2024 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito nell’ambito della quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria dei soggetti riservatari, di cui all’Allegato C della predetta determinazione;