Tratto da: leautonomie.it
Il candidato appartenente ad una categoria riservataria che, nella compilazione informatizzata della domanda di concorso, non ha indicato il proprio titolo nell’apposito campo “riserve” in quanto sprovvisto del necessario documento da allegare (obbligatorio in base alla procedura telematica), ma lo abbia dichiarato tra i titoli di preferenza e, comunque, abbia comunicato all’amministrazione la volontà di avvalersi del beneficio a lui spettante prima dell’approvazione della graduatoria, ha diritto a vederselo riconoscere. 

Ciò anche quando il bando prescriva che la mancata indicazione di titoli nel campo “riserve” equivale a rinuncia, da parte del concorrente, ad avvalersene. Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio-Roma, sezione II, nella sentenza 1° ottobre 2024, n. 17011.

Con ricorso notificato a Roma Capitale, il ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo del Lazio per l’annullamento, previa sospensione cautelare:

 a)  della Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024, pubblicata in data 14 febbraio 2024, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/486/2024 del 18 marzo 2024, pubblicata in data 18 marzo 2024 e con Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/670/2024 del 10 aprile 2024, pubblicata in data 11 aprile 2024 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito nell’ambito della quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria dei soggetti riservatari, di cui all’Allegato C della predetta determinazione;

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