Tratto da: leautonomie.it

tratto da lentepubblica.it – a cura di Nicola Niglio

 Con apposito ricorso un candidato, che ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con decreto n. 34 del 21/02/2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 16 del 25/02/2022, ha fatto istanza innanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio- Sezione Prima Quater -.

       In particolare, l’art. 6 del bando di concorso ha previsto che l’accesso alle prove di esame era subordinato al superamento di una prova preselettiva, le cui modalità di svolgimento e le materie oggetto di domande erano definite dal successivo art.7, tra le quali era prevista la prova in “Storia d’Italia dal 1861 ad oggi”.

      Senonché nel questionario somministrato al medesimo ricorrente sarebbero state inserite due domande estranee alla predetta materia della Storia d’Italia e precisamente le domande contrassegnate con i numeri 36 e 37 (n. 36: “Nel 2002 sono giunti i primi detenuti talebani in una prigione che sorgeva nella base militare americana davanti alle coste cubane. Negli anni a seguire non mancheranno le denunce di torture nei confronti dei detenuti. La chiusura del penitenziario avverrà nel 2009. Come si chiamava questa prigione?” n.37: “Il 23 agosto 1939 il Ministro degli esteri della Germania nazista Joachim von Ribbentrop e quello dell’Unione sovietica, Vjaceslav Molotov, firmarono un patto. In cosa consisteva tale accordo?”).

Entrambe le domande non sarebbero ascrivibili alla materia “Storia d’Italia dal 1861 ad oggi” e la mancata risposta alle stesse da parte del ricorrente non avrebbe consentito di ottenere 1 punto per ciascuna risposta esatta.

      L’amministrazione, con successivo avviso, ha pubblicato l’elenco degli esiti della prova preselettiva attribuendo al citato candidato un punteggio pari a 25,68 non sufficiente per accedere alle successive prove concorsuali, in quanto il punteggio minimo utile per il superamento della prova preselettiva veniva fissato a 25.69, corrispondente a quello ottenuto dall’ultimo candidato ammesso.

      Pertanto, il citato ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti indicati in epigrafe con la riammissione al concorso ed ha dedotto con un unico articolato motivo la – Violazione di legge per violazione della normativa del caso (BANDO di concorso) nella parte che disponeva che i quesiti riguardassero la Storia d’Italia dal 1861 ad oggi; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza e incongruenza: i quesiti n. 36 e n.37 del questionario somministrato al ricorrente durante la prova preselettiva sarebbero estranei alla materia relativa alla Storia d’Italia dal 1861 ad oggi, prevista dal bando di concorso essendo, piuttosto, attinenti alla storia internazionale (domanda n. 36: “Nel 2002 sono giunti i primi detenuti talebani in una prigione che sorgeva in una base militare americana davanti alle coste cubane. Negli anni a seguire non mancheranno le denunce di torture nei confronti dei detenuti. La chiusura del penitenziario avverrà nel 2009. Come si chiamava questa prigione?” Domanda n. 37: “Il 23 agosto 1939 il ministro degli esteri della Germania nazista, Joachim von Ribbentrop, e quello dell’Unione Sovietica, Vjaceslav Molotov, firmarono un patto. In cosa consisteva tale accordo?”). 

     Il ricorrente non avrebbe risposto ad entrambe, non ricevendo alcun punteggio, per un dato finale pari a 25,68; invece sarebbe stato sufficiente rispondere soltanto a una delle due domande di storia in contestazione – laddove però formulate in maniera coerente con la materia di cui all’art. 7 del Bando – per superare la soglia di sbarramento pari a 25,69. 

      In sostanza, i predetti quesiti n. 36 e n. 37 non sarebbero coerenti con la riferita impostazione della lex specialis concorsuale, che risulterebbe violata.

Nel caso in esame, alla consentita discrezionalità amministrativa si sarebbe sostituita una palese arbitrarietà e l’avere escluso il ricorrente dall’elenco degli ammessi alle prove successive a quella preselettiva realizzerebbe anche un caso di manifesta ingiustizia perché l’esclusione sarebbe collegata ad un errore dell’amministrazione nel formulare i quesiti e non alla mancata diligenza o preparazione del candidato.

La procedura adottata dall’amministrazione sarebbe irragionevole e incongruente perché la pubblica amministrazione avrebbe dovuto fare ripetere le prove della preselezione, almeno limitatamente ai quesiti di storia d’Italia e pertanto allo stato non potrebbe escludere il ricorrente dal partecipare alle prove successive a quella preselettiva.

       Si è costituita in giudizio l’amministrazione, la quale, con successiva memoria ha eccepito l’inammissibilità delle censure per carenza di interesse in mancanza di elementi forniti dal ricorrente a supporto dell’interesse al ricorso e del superamento della prova di resistenza, non potendo conseguire alle denunziate illegittimità alcuna attribuzione di (ulteriore) punteggio, tenuto anche conto che l’omessa risposta ai quesiti in contestazione non ha comportato l’attribuzione di alcun punteggio negativo (previsto solo per le risposte errate). 

       Le censure, a dire dell’amministrazione inoltre sarebbero infondate in quanto volte a sindacare una valutazione di merito compiuta dall’amministrazione nella scelta dei quesiti da somministrare durante la prova preselettiva. Tale valutazione, rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione sarebbe sottratta alla sindacabilità giudiziale ove non viziata da illogicità, errore o travisamento, vizi non ravvisabili nella fattispecie.

Non vi sarebbe, tra l’altro, alcuna prova che a una domanda diversa – in luogo dei contestati quesiti – il ricorrente avrebbe risposto correttamente; pertanto, le censure sarebbero inammissibili per difetto d’interesse a ricorrere in quanto una mancata risposta o una risposta sbagliata gli avrebbero comunque impedito il superamento della preselezione tenuto altresì conto della infondatezza della pretesa di annullamento degli atti avendo tutti i partecipanti affrontato il medesimo quesito non potendo essere compromesso il meccanismo selettivo e la par condicio dei partecipanti. La resistente ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

   Con apposita Ordinanza della sezione del Tar Lazio ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, il ricorrente è stato ammesso “con riserva” al prosieguo della procedura selettiva.

    La Parte ricorrente ha depositato la graduatoria finale di merito del concorso in esame rettificata da cui risulta il superamento da parte dello stesso delle prove selettive con conseguente inserimento nella graduatoria, pubblicata nel Supplemento straordinario del Ministero dell’Interno n. 1/21 del 19/05/2023, e collocato nella posizione del ricorrente con riserva. 

    E’ noto che un candidato destinatario di un questionario con domande non riconducibili alle previsioni del bando sarebbe ingiustamente penalizzato allorquando il mancato raggiungimento della soglia minima dipenderebbe proprio dal non aver potuto dare le risposte esatte a dette domande. Né può ritenersi che una tale soluzione potrebbe pregiudicare le finalità proprie della prova preselettiva o potrebbe arrecare pregiudizio agli altri concorrenti. 

    Se, infatti, scopo della prova preselettiva è quello di costituire “complessivamente” uno sbarramento all’accesso alle successive fasi della procedura concorsuale (al solo fine di rendere più semplice e veloce l’iter concorsuale), senza contribuire in alcun modo a determinare la posizione in graduatoria del candidato, la presenza nel questionario di quesiti estranei alle materie indicate nel bando (che impediscano in concreto al candidato il raggiungimento del punteggio minimo che gli avrebbe consentito di accedere alle prove concorsuali, privandolo, appunto, della possibilità di acquisire dei punti che sarebbero stati sufficienti al raggiungimento della soglia minima) rende illegittimo l’ostacolo frapposto rispetto all’accesso alle prove concorsuali, con la logica conseguenza che l’accertamento dell’inidoneità in concreto del questionario a consentire il superamento dello sbarramento da parte del candidato determina l’ammissione tout court e in sovrannumero del soggetto ingiustamente penalizzato al prosieguo nelle operazioni concorsuali.

     Pertanto, il medesimo giudice amministrativo ha ritenuto fondato il citato il ricorso.

    In merito, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara, cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione” (Tar Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 11 gennaio 2023, n. 441; sentenze Consiglio di Stato, Sez. III, 7 aprile 2023, n. 3637 e  Sez. IV, del 19 febbraio 2019, n.1148).

      I principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, infatti, verrebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, così come sarebbe compromesso il principio dell’autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 10 aprile 2013, n. 1969).

       Nella specie, l’art. 7 del bando di concorso prevede espressamente che “La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d’Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica; di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell’ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo”; a ciascuna risposta al quesito è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +1 punto; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: – 0,33 punti (come stabilito dall’amministrazione nell’avviso sulle prove di esame pubblicato). Conseguentemente deve ritenersi che le materie di esame sono esclusivamente quelle enumerate nella citata disposizione.

   Ebbene, all’evidenza, basta considerare, con riferimento alle domande n. 36 e 37, esse non rientrano in alcuna delle materie indicate nella lex specialis (Storia d’Italia dal 1861 ad oggi), involgendo competenze relative alle diverse discipline della geopolitica e della storia internazionale.

     Diversamente opinando, non si rispetterebbe il principio “di stretta interpretazione” e si trascenderebbero i limiti posti dai principi di immodificabilità del bando di concorso (cosiddetto “autovincolo”), di par condicio dei partecipanti e di tutela dell’affidamento.

      Dunque, rispetto alla prova preselettiva della procedura de qua, ritiene il Collegio che la “prova di resistenza”, calcolata nei sensi già indicati, debba ritenersi superata dal ricorrente considerando che le domande n.36 e n. 37 gli ha precluso la possibilità di ottenere il punteggio aggiuntivo di 2 punti che, sommato al punteggio assegnato di 25,68, gli avrebbe consentito di superare il punteggio minimo di 25,69, indispensabile per superare la soglia di sbarramento prevista ed essere ammesso a partecipare al prosieguo delle prove selettive (ottenendo il punteggio di 27,68).

     Pertanto, il medesimo ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento all’esclusione di parte ricorrente dall’elenco dei candidati ammessi alle prove motorio-attitudinali e definitiva ammissione al prosieguo della procedura e stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui il ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare (Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis,12 febbraio 2022, n.1762).

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