Tratto da EIUS

In tema di concorsi pubblici: a) la validità di una graduatoria di merito non comporta, in capo agli idonei non vincitori, un diritto all’assunzione mediante scorrimento, né impone all’Amministrazione di utilizzare la graduatoria invece di indire un nuovo concorso; b) la scelta fra scorrimento e nuova procedura selettiva rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, potendo questa ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero ravvisare ragioni che giustificano l’espletamento di un nuovo concorso come pure la soppressione del posto stesso; c) la regola dello scorrimento presuppone l’identità dei posti e dei relativi profili professionali tra la precedente e la nuova procedura, sicché, in presenza di differenze rilevanti nei requisiti di accesso, nelle prove o nelle mansioni, è legittima l’indizione di un nuovo concorso (nella pronuncia si afferma inoltre che l’adozione di un’ordinanza cautelare favorevole al ricorrente non preclude all’Amministrazione l’esercizio del potere di autotutela né una successiva rivalutazione delle proprie esigenze organizzative e assunzionali, trattandosi di una misura priva dell’efficacia definitiva propria del giudicato). ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. lav., sentt. nn. 24995/2016 e 280/2016; C.d.S., sez. IV, sent. n. 3329/2017; sez. V, sentt. nn. 4873/2023 e 6249/2013; TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 10862/2018 (nonché, sulla non configurabilità di un “giudicato cautelare”, CdS, sez. III, sent. n. 4461/2019; CGARS, sentt. nn. 394/2024 e 191/2023; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 10245/2015).

Consiglio di Stato, sezione IV, 21 luglio 2026, n. 5936

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