Tratto da: EIUS
L’art. 2, lett. c), della direttiva 2006/114/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, va interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «pubblicità comparativa», di cui a tale disposizione, il servizio di comparazione online di prodotti o servizi forniti da un’impresa che non è un «concorrente» ai sensi di detta disposizione, vale a dire che non offre essa stessa i prodotti o i servizi che confronta e che opera, di conseguenza, su un mercato di prodotti o di servizi distinti. Lo stesso vale quando tale impresa agisce in qualità di intermediario e consente ai consumatori di concludere contratti con imprese che propongono i prodotti o i servizi interessati, senza operare essa stessa sul mercato di tali prodotti o servizi.
Corte di giustizia UE, nona sezione, 8 maggio 2025