Tratto da: Giurisprudenzappalti
I rilievi svolti dalla Commissione assumono una significativa valenza istruttoria, in quanto il relativo verbale di accertamento redatto in esito di sopralluoghi o ispezioni ha efficacia probatoria qualificata, cioè sino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. delle attività ivi riportate.
Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 20/08/2025, n. 7090:
Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, in rapporto di conseguenzialità logica prima ancora che giuridica, sono poi infondati.
Per costante giurisprudenza, il principio della continuità del possesso dei requisiti esige che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura e che la loro perdita, ancorché temporanea, impone l’esclusione del concorrente dalla gara (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8021). Basterebbe tale considerazione a dimostrare la legittimità dell’esclusione.
Sul piano probatorio, poi, va ricordato che i rilievi svolti dalla Commissione assumono una significativa valenza istruttoria, in quanto il relativo verbale di accertamento redatto in esito di sopralluoghi o ispezioni ha efficacia probatoria qualificata, cioè sino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. delle attività ivi riportate (tra le tante, Cons. Stato, III, 28 gennaio 2025, n. 664) e non può essere pertanto superato dalle dichiarazioni sostitutive e dalle allegazioni fotografiche. Peraltro le dichiarazioni sostitutive, rese dai signori …e …. in data 12 giugno 2024, non hanno, in relazione al loro tenore, oltre che in considerazione del fatto che sono successive al sopralluogo, alcun valore probatorio; le stesse fotografie allegate alle dichiarazioni, prive di una data certa anteriore, risultano incoerenti con la documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo.
Quanto al soccorso istruttorio, occorre ricordare che non è ammissibile la soccorribilità degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica ed economica), che si porrebbe in contrasto con il principio di parità dei concorrenti; si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all’operatore economico in quanto tale), ma non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale, in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara (in termini Cons. Stato, V, 23 maggio 2025, n. 4526).