Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 24.08.2026 n. 6596
Va preliminarmente rilevato – come già evidenziato dal primo giudice – che il codice Ateco indicato dal disciplinare di gara – 88.91.00 – è ricompreso nel codice 88, ovvero “Assistenza sociale non residenziale”, di cui costituisce una sottocategoria.
Il medesimo disciplinare, al punto 3.4.2 (“Requisiti di idoneità professionale”), richiede, in ispecie, una “Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice Ateco principale conforme al codice Ateco pubblicato. In caso di codice diverso sarà onere dell’operatore economico dimostrare l’equivalenza tra il codice previsto negli atti di gara ed il codice dichiarato dal concorrente”: va evidenziato, al riguardo, che sebbene per consolidata giurisprudenza quanto riportato nell’oggetto sociale non sia di per sé sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tali iscrizioni vanno comunque lette in relazione all’attività concretamente svolta e tale accertamento deve essere fondato su un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in modo complessivo e globale, non atomistico (Cons. Stato, V, 18 luglio 2022, n. 6131; 3 settembre 2021, n. 6212).
Come già rilevato dal primo giudice, nella visura camerale della Cooperativa Sociale -OMISSIS- s.r.l. prodotta agli atti di causa risultano espressamente indicate (p.to 9 dell’oggetto sociale) le attività connesse a “gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali”: al riguardo, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento (da ultimo, Cons. Stato, V, 5 settembre 2025, n. 7226) secondo cui ai fini dell’idoneità professionale l’operatore economico deve semplicemente attestare, come filtro di ingresso, l’operatività dell’impresa nel settore economico nel quale rientra l’appalto; inoltre, va ricordato, i codici Ateco non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa, né rilevano ai fini dell’attribuzione del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dai bandi per l’ammissione alle pubbliche gare, ma assolvono a finalità essenzialmente statistiche (ex multis Cons. Stato, V, 17 gennaio 2023, n. 564).
Deve dunque concludersi che l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato, va svolto sulla base del confronto fra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale, potendo altresì concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione anche le attività c.d. secondarie.
La corrispondenza non può del resto assumere i connotati della perfetta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, poiché ciò consentirebbe di ammettere in gara solo gli operatori economici che abbino un oggetto pienamente speculare, o identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidare, con conseguente ingiustificata limitazione della platea dei partecipanti. In tale prospettiva, la “coerenza” va ricercata non secondo una valutazione atomistica e parcellizzata delle prestazioni, ma verificando l’idoneità professionale globalmente e complessivamente con riferimento alle prestazioni dedotte in contratto (così, ex multis, Cons. Stato, V, 16 gennaio 2023, n. 529). A seguire invece la tesi di parte appellante, si finirebbe con l’imporre – per poter partecipare alla gara – il possesso dell’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per una attività esattamente corrispondente a quella oggetto dell’appalto da affidare, così però escludendo tutti coloro che, ancorché operativi nel settore economico nel quale rientra l’appalto e in grado di dimostrare il possesso degli altri requisiti di selezione della capacità tecnica e professionale richiesti dal bando, pur tuttavia non siano iscritti al registro delle CCIAA per una attività coincidente con l’oggetto del contratto (Cons. Stato, V, 5 settembre 2025, n. 7226; 5 novembre 2024 n. 8847).

