Tratto da: leautonomie.it
      La recente sentenza del Tar Liguria, Sez. I, del 23 ottobre 2024, n. 687 riguarda la nullità o meno – rilevabile di ufficio – della clausola del bando di una gara di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, secondo cui la richiesta di appuntamento per effettuare il sopralluogo deve essere inoltrata, a pena di esclusione, fino a sette giorni prima della scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti indicato dal medesimo bando.

      In materia di contratti delle P.A. e di gare di appalto, deve ritenersi affetta da nullità assoluta – rilevabile di ufficio – la clausola del bando di una gara di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, secondo cui la richiesta di un appuntamento per effettuare il sopralluogo, deve essere formalmente inoltrata alla stazione appaltante, a pena di esclusione, fino a sette giorni prima della scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti indicato dal bando stesso. 

      La previsione, ai fini della richiesta di appuntamento per l’esecuzione di un sopralluogo, di un termine da rispettare a pena di esclusione, è in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la cui violazione è causa di nullità rilevabile d’ufficio (art. 10, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

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