Sentenza del 13/11/2024 n. 1312/3 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana
Classamento di immobile e motivazione dell’atto
Nel procedimento di classamento di un immobile, la qualificazione di un’abitazione come “signorile” corrisponde alle nozioni presenti nell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal Decreto 2 agosto 1969 del Ministero dei Lavori Pubblici.
Sulla base di questo principio, già espresso dalla Cassazione (C. Cass. 2 febbraio 2021 n. 2250), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando, per l’effetto, la legittimità dell’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria aveva qualificato come “signorili” due immobili.
Nel caso di specie, a parere dei giudici di seconde cure, risulta ben motivato l’atto impositivo in cui sono descritte le caratteristiche strutturali (impianti tecnologici complessivi e finiture, accorgimenti di risparmio energetico) e l’ampiezza degli appartamenti tali da condurre al loro classamento quali “signorili”.