Sentenza del 21/11/2024 n. 30051 – Corte di cassazione
Chiarimenti delle Sezioni Unite sull’autotutela tributaria in malam partem
Nel procedimento tributario, è legittimo l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva in malam partem nei confronti del contribuente non solo per correggere vizi formali ma anche per emendare vizi sostanziali. L’Amministrazione finanziaria può annullare l’atto impositivo viziato e sostituirlo (motivatamente) con uno più oneroso, anche senza l’apporto di nuovi elementi senza che ciò pregiudichi il principio di unicità dell’accertamento e di affidamento del contribuente. Ciò è possibile a condizione che non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Questo principio è stato stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dopo aver richiamato due contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità in merito alla natura e all’esercizio del potere di autotutela.
Nel caso di specie, l’Ufficio aveva emesso un secondo avviso di accertamento con imponibile più elevato, in sostituzione del primo maggiormente favorevole al contribuente, basato su di una serie di movimentazioni bancarie rilevate dalla Guardia di Finanza con P.V.C., ritenendo un prelievo completamente privo di giustificazione. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado confermavano la legittima attivazione del potere di autotutela. A fronte di ricorso in cassazione, su sollecitazione della Sezione Tributaria la Prima Presidente ha assegnato alle Sezioni Unite la trattazione ravvisando un contrasto interpretativo negli orientamenti interni alla Cassazione, oltre che la particolare importanza delle questioni di diritto sottese.