Il recente parere dell’ANAC 50/2024 affronta la questione relativa al soggetto che deve provvedere a sottoscrivere il contratto in caso di committenza delegata.
L’Autority afferma che detta sottoscrizione possa essere effettuata a cura della stazione delegante, non qualificata.
Il caso trattato
Un Comune aveva indetto una procedura di gara per la stipula di un accordo quadro volto all’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento di rifiuti abbandonati sul territorio comunale.
L’espletamento della procedura di gara era stato delegato ad una Centrale di committenza, essendo il Comune sprovvisto della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023.
La C.U.C., formalizzato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, aveva rimesso gli atti al Comune ai fini della stipula del contratto.