Tratto da: leautonomie.it

di Nicola Niglio

 La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11353 del 30 aprile 2025, ha chiarito che i dipendenti non hanno alcun diritto soggettivo al conferimento o al rinnovo di un incarico di elevata qualificazione, anche se già precedentemente ricoperto.

    Inoltre, il datore di lavoro ha facoltà, e non obbligo, di istituire tali posizioni, il cui conferimento deve avvenire con atto scritto e motivato. 

     La revoca anticipata dell’incarico è possibile solo per mutate esigenze organizzative o accertati risultati negativi, e comporta la cessazione del trattamento accessorio (retribuzione di posizione e di risultato) mentre alla scadenza naturale dell’incarico, come ad esempio con l’insediamento di un nuovo Sindaco, non è richiesta una motivazione, a differenza della revoca anticipata.


Gli errori della Cassazione nella definizione delle competenze ad incaricare le EQ

L’ordinanza della Cassazione 30 aprile 2025, n. 11353 richiama dal Niglio, caratterizzata da molto tecnicismo procedurale, se può forse considerarsi corretta sul piano dell’esercizio dei poteri del giudice di legittimità, è profondamente sbagliata nel merito, trascinando clamorosi errori evidentemente derivanti dai giudizi di merito.

La questione concerne il ricorso proposto da un funzionario avverso il mancato conferimento (o rinnovo: dal testo dell’ordinanza davvero non si capisce) dell’incarico a suo tempo di posizione organizzativa, poichè il sindaco neo insediato aveva attribuito gli incarichi ad altri dipendenti.

Tutti giusti e corretti i ragionamenti proposti dalla Cassazione relativamente alla piena discrezionalità del comune nell’assegnare gli incarichi di Elevata Qualificazione.

Peccato, però, che nel caso di specie:

  • si tratti di un comune nel quale è presente la dirigenza
  • gli incarichi in questione sono stati attribuiti dal sindaco.

Sin dal Ccnl 31.3.1999, applicato al caso esaminato, è stabilito che “Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti…“. Tale previsione è ripetuta ancora dall’articolo 18, comma 1, del Ccnl 16.11.2022: “Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti…“.

Non c’è il minimo dubbio, allora, dell’illegittimità per incompetenza dei provvedimenti di attribuzione degli incarichi da parte del comune, visto che non può essere il sindaco a conferire gli incarichi.

Evidentemente, i giudici civili non sono stati in grado di rilevare e considerare la profonda illegittimità dell’operato dell’ente, che finisce per incidere in maniera decisiva sull’operato dell’ente.

Del resto, è molto difficile far valere in sede di giurisdizione ordinaria i vizi di legittimità dei provvedimenti. E’ un limite gravissimo alla tutela che l’ordinamento dovrebbe assicurare al rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa, che non dovrebbe essere garantito in modo relativo alla giurisdizione esercitata, ma tutelato sempre da qualsiasi giudice.

La cosa, però, è ancor più grave. Non si tratta, infatti, di un’illegittimità solo amministrativa, quindi non necessariamente rilevabile in sede di giurisdizione civile.

Ribadiamo: è il Ccnl a stabilire che negli enti con la dirigenza siano i dirigenti – non il sindaco – a conferire gli incarichi oggi di EQ. Quindi, il vizio riguarda la violazione del Ccnl: un vizio di legittimità, ma anche un inadempimento clamoroso alle obbligazioni disposte dalla contrattazione nazionale collettiva, inderogabili da atti di gestione!

Il risultato? E’ che l’ente interessato, il comune di Cortina d’Ampezzo, continua a conferire gli incarichi di Elevata Qualificazione con decreti del sindaco, perpetuando le illegittimità e illiceità.

Ancora una volta, si rileva che accanto all’insufficienza della giurisdizione ordinaria (quella stessa che per 11 anni ha ritenuto, senza alcun fondamento, l’esistenza di una durata “minima” triennale degli incarichi a contratto, salvo poi alla fine ravvedersi), v’è un sistema di controlli interni che fa acqua da tutte le parti: nè il segretario comunale, nè l’Oiv, nè i revisori dei conti, nessuno è evidentemente capace, in quell’ente come in tanti altri enti, di identificare le illiceità e correggerle.

Inoltre, la vicenda racconta di una diffusissima illogicità ed inefficienza operativa, consistente nel collegare alla durata del mandato sindacale la durata degli incarichi, dirigenziali, come di EQ.

L’intento di questa prassi è evidentissimo: creare quel collegamento di natura politica tra vertici amministrativi e compagine elettiva, che la Costituzione rende inammissibile.

Tanto è vero che a partire dalle sentenze 103 e 104 del 2017 sono considerate incostituzionali le norme di legge ai sensi delle quali gli incarichi dirigenziali decadano con la scadenza dei mandati politici.

Non si vede per quale ragione tale decadenza automatica debba considerarsi lecita ed ammissibile, sebbene non regolata da leggi, ma da regolamenti, come se la modifica della fonte possa consentire di violare principi costituzionali.

Tale prassi è stata considerata ripetutamente illegittima dalla Corte dei conti, poichè si deve mettere in condizione chi è chiamato a gestire ed attuare le politiche di avere il tempo minimo necessario, visto che poi viene valutato anche in relazione ai risultati conseguiti e considerato che quel tempo minimo necessario è almeno l’anno intero finanziario.

E anche per questo aspetto si registra il totale scollamento tra giurisdizioni: quel che per la Corte dei conti è inaccettabile e persino fonte di danno, al giudice civile sfugge totalmente.

E a farne le spese sono la legittimità, la Costituzione, la razionalità dell’organizzazione, la spesa pubblica inutilmente destinata a contenziosi che si dovrebbero evitare.

Luigi Oliveri

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