Il lavoratore che visita per mezz’ora il familiare disabile ricoverato in una residenza per anziani (Rsa), con assistenza 24 ore su 24, abusa dei permessi ex lege 104/92. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1948/2025.
Viene così confermato il licenziamento del dipendente di un’azienda metalmeccanica a causa delle tre giornate in cui aveva usufruito del permesso per assistere un parente. Il datore di lavoro aveva verificato che il congiunto si trovava in una Rsa in modo stabile e permanente e nella struttura era assistito dal personale notte e giorno.
La vicenda nasce dal licenziamento di un dipendente di un’azienda privata a causa dell’uso, dichiarato improprio dai giudici, dei permessi previsti dalla legge 104/92. Sebbene il caso riguardi un settore differente, il principio giuridico assume rilevanza anche per i lavoratori della scuola.
In particolare, con la sentenza n. 5948/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore licenziato per abuso dei permessi retribuiti concessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992. Nel caso specifico, l’azienda lo aveva, infatti, licenziato dopo aver riscontrato un uso improprio dei permessi destinati all’assistenza di un familiare disabile.