tratto da leautonomie.asmel.eu.it

di Luigi Oliveri

Il capitolato d’appalto può essere utilizzato per più appalti e da più stazioni appaltanti, qualora risulti riferito a prestazioni standardizzate che, come tali, non richiedano una rivisitazione o adattamento specifico (ma eventualmente solo minimo) nell’ambito della gara da aggiudicare.

E’ questa la conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 1829 del 4 marzo 2025.

Il caso affrontato

Nel caso sottoposto al giudice di seconda istanza, un operatore economico impugnava l’esito della procedura di affidamento in concessione dei servizi cimiteriali di un Comune, nonché i contenuti della sentenza del giudice di primo grado, il quale aveva respinto il gravame.

Il ricorso era articolato su molteplici motivi di censura, tra i quali spiccava la contestazione di contenuti del capitolato speciale d’appalto, atteso che, secondo il ricorrente sarebbe stato copiato passivamente e troppo superficialmente da quello della gara di altri due comuni (con riferimento a quest’ultimo riguardo alla tabella delle tariffe) senza aver effettuato alcun tipo di istruttoria e senza rendersi conto di potenziali effetti dirompenti sulla gestione del servizio.

La decisione del Collegio

I giudici hanno affermato che i motivi di censura non fossero in alcun modo accoglibili, tanto meno quello fondato sulla mancata rielaborazione del capitolato d’appalto da parte della Stazione Appaltante.

Con quest’ultimo motivo di gravame, con il quale l’appellante aveva dedotto che la sentenza di primo grado sarebbe stata erronea nella parte in cui aveva respinto il primo motivo aggiunto, atteso che il capitolato speciale di appalto della gara di specie sarebbe stato copiato passivamente e troppo superficialmente da quello di altri comuni, senza aver effettuato alcun tipo di istruttoria e senza rendersi conto di potenziali effetti dirompenti sulla gestione del servizio.

A parere del Collegio la censura non coglieva nel segno, atteso che, come affermato dalla sentenza appellata, i servizi oggetto della concessione erano standardizzati e tutti necessari, indipendentemente dalla dimensione del comune e dal numero dei suoi abitanti.

Conclusioni

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