Tratto da EIUS
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost. – dell’art. 262, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), là dove prevede lo scioglimento del Consiglio comunale che non abbia approvato nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio dell’ente in dissesto finanziario. ● V. anche Corte cost., sent. n. 91/2025, in questa Rivista.

