Di Matteo Barbero
Il documento pubblicato dall’Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, dal titolo “Le fondazioni pubbliche”1 (Gennaio 2025), fornisce importanti e utili indicazioni anche per la definizione del gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento (PC) ai sensi dell’allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011.
Le nuove coordinate interpretative, di fatto, influiscono in modo significativo sulla modalità di lettura e applicazione dell’art. 11-ter, impattando sulla rilevanza delle fondazioni pubbliche ai fini della redazione del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4. Tali indicazioni chiariscono aspetti di natura tipologica e i limiti che ne derivano, contribuendo a delineare con maggiore precisione l’impatto applicativo.
Dal suddetto documento, infatti, si evince che:
• le fondazioni pubbliche di partecipazione, ovvero quelle con un organo assembleare in cui partecipano i fondatori, possono essere considerate sia enti strumentali controllati sia enti strumentali partecipati. Di conseguenza, possono essere incluse nel GAP ed eventualmente consolidate.
• le fondazioni pubbliche tradizionali possono essere classificate solo come enti strumentali controllati. Non possono invece essere considerate enti partecipati, poiché non è possibile definire una partecipazione di altri soggetti. Pertanto, devono essere inserite nel GAP e del PC solo nel caso in cui siano sotto controllo solitario da parte dell’ente.
• le Fondazioni Pubbliche nate dalla trasformazione di ex IPAB, nelle quali l’ente nomina o designa membri del CdA, non sono considerate sotto controllo diretto dell’ente stesso. Di conseguenza, non devono essere incluse nel GAP e del PC.