La utilizzazione del cd scavalco condiviso non deve essere assimilato alla effettuazione di una assunzione. Tale principio si ricorda che invece non si applica al cd scavalco di eccedenza, cioè quello effettuato al di fuori dell’orario di lavoro.
Si deve sottolineare che, con il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti e dei segretari in corso di sottoscrizione definitiva, la possibilità di dare corso al cd scavalco condiviso viene esteso anche ai dirigenti.
LO SCAVALCO CONDIVISO NON E’ UNA ASSUNZIONE
La utilizzazione delle convenzioni che danno corso al cd scavalco condiviso non può in alcun modo essere assimilabile alle assunzioni di personale. Sono questi i principi affermati dalla recente sentenza della seconda sezione del Tar di Catania n. 1836/2024.
La procedura straordinaria prevista dal d.l. n. 36/2022 per le assunzioni del personale in comando presso l’ente “non sembrano presentare le caratteristiche del procedimento concorsuale, come enucleate dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 7 luglio 2010, n. 16041: emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati, compilazione finale di una graduatoria di merito), posto che la norma fa esclusivo riferimento a specifiche circostanze di natura tendenzialmente obiettiva: anzianità maturata in comando o distacco; rendimento conseguito; idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Certamente, poi, i requisiti della procedura concorsuale difettano quando la procedura straordinaria di inquadramento non coinvolga più soggetti per un numero limitato e non capiente di posti, ma interessi in punto di fatto un singolo dipendente”.
Inoltre, “appartiene al giudice amministrativo la cognizione delle controversie riguardanti la legittimità degli atti amministrativi di macro-organizzazione, espressione di un potere amministrativo di stampo pubblicistico, rientrante nel più ampio potere di auto-organizzazione degli enti pubblici e non riconducibili alla categoria degli atti privatistici di gestione, assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 165/2001. E’ stato anche precisato che fra gli atti riservati alla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto non riconducibili agli ordinari poteri datoriali, rientrano anche gli atti di macro-organizzazione”.