tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 2/03/2026 n. 150/sezione 2 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze

Assoggettabilità ad IVA degli importi corrisposti in esecuzione di un accordo transattivo novativo

Le somme corrisposte in esecuzione di una transazione novativa sono soggette a IVA se costituiscono il corrispettivo per una prestazione di servizi (es. rinuncia a un diritto, ad un’azione giudiziaria, ad un credito, obbligo di non fare).
A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia di primo grado di Firenze che ha ritenuto integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riscontrando, nell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti, un nesso sinallagmatico tra l’obbligo di non fare posto a carico di una parte (rinuncia alle liti) e la corresponsione della somma pattuita “a saldo e stralcio”.  
Nel caso di specie determinante è stata la qualificazione dell’accordo quale transazione novativa, idonea a sostituire integralmente i pregressi rapporti, con esclusione della natura meramente risarcitoria o a titolo di penale dell’importo convenuto.

Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.
 

 

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