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Nel corso del 2023 gli enti locali potranno gestire le progressioni orizzontali secondo due distinte modalità, a seconda di quando riescano a sottoscrivere i contratti decentrati.

L’articolo 13 del Ccnl 16.11.2023 regola il diritto transitorio anche in tema di progressioni orizzontali, stabilendo al comma 4: “Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”.

Si delineano, dunque, due distinte situazioni:

  1. enti chiamati ad attuare le progressioni orizzontali sulla base di contratti decentrati sottoscritti definitivamente nel 2022 o, comunque, anche nel 2023 ma entro il 31 marzo: dovranno applicare ancora le regole operative previste dall’articolo 16 del Ccnl 21.5.2018;
  2. enti che nel 2023 si cureranno di progressioni orizzontali scaturenti da contratti decentrati successivi all’1.4.2023: dovranno applicare le più complesse regole stabilite dall’articolo 14 del Ccnl 16.11.2022, la cui applicazione, per altro, richiede la contrattazione decentrata ai fini della precisazione dei criteri, dei loro pesi e delle modalità per definire i casi di ex aequo.

Criteri progressioni orizzontali

Art. 16 Ccnl 21.5.2018 Art. 14 Ccnl 16.11.2022
risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche, nonché delle 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
eventuale: esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento 2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
eventuale: competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi 3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione);

Dunque, gli enti applicheranno i “vecchi” criteri per le progressioni orizzontali derivanti da contratti decentrati antecedenti all’1.4.2023: in particolare, si tratterà nella maggior parte dei casi di code procedurali connesse a ritardi operativi dovuti a specifiche cause.

Le progressioni orizzontali, finalizzate per altro all’attribuzione dei “differenziali stipendiali” definiti dal nuovo Ccnl 16.11.2022, scatteranno con i contratti decentrati successivi all’1.4.2023, data di acquisizione di efficacia del nuovo ordinamento professionale.

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