08/03/2023 – Segretari comunali: la nuova china della “nomina d’ufficio” finalizzata a cancellare i neo iscritti. Una nuova frontiera dell’inefficienza dello spoil system

Il sistema di nomina e revoca dei segretari comunali fa acqua da tutte le parti e da 26 anni rappresenta uno dei più gravi vulnus al funzionamento della pubblica amministrazione, a causa della dissennata riforma Bassanini.

E’ davvero un peccato che la Corte costituzionale con la sentenza 23/2019 sia incorsa in una clamorosa svista: poteva dare la stura alla revisione dalle fondamenta del virus dello spoil system all’italiana.

Invece, tutto è rimasto fermo: anzi, la china verso modalità sempre più assurde di gestire i segretari comunali piega ancor maggiormente verso il burrone.

E’ noto che a causa del blocco delle assunzioni, ma anche della malcelata volontà di estinguere la categoria (nel 2014 oggetto, come si ricorderà, di intenti espliciti di eliminazione) per “consunzione” che ha indotto a non fare concorsi o a indirli per unità di gran lunga inferiori ai fabbisogni (ma, l’articolo 6 del d.lgs 165/2001 e l’ormai celeberrimo Piao non sia applicano ai segretari comunali?), il numero di questi funzionari è ridottissimo.

A causa di ciò, da qualche anno si susseguono disordinate iniziative normative, volte ad imbarcare segretari di prima nomina verso sedi oggettivamente troppo complesse, oppure ad incaricare funzionari come vicesegretari, consentendo loro di coprire le sedi per anni, invece, come sarebbe fisiologico, per la sostituzione provvisoria nel caso di sedi vacanti.

In un quadro simile, avviene l’incredibile: la concertazione tra un sindaco della bergamasca ed un sindacato dell’idea della “nomina d’ufficio” di un segretario, al preciso fine di farlo decadere.

Cioè, invece di attingere all’albo allo scopo di copre le sedi, l’idea è quella di far cancellare dall’albo segretari, magari non troppo simpatici o semplicemente non in possesso di tessere sindacali “giuste”.

Il tutto, per altro, mentre in Lombardia giacciono “dormienti” quasi 150 segretari nell’albo, che mai hanno manifestato la volontà di svolgere la professione. Però, questi non li tocca nessuno.

Invece, la “nomina d’ufficio” in questione è stata rivolta ad un segretario da poco vincitore del concorso COA6; ove “COA” evidentemente è stato letto da chi ha architettato l’idea, come abbreviazione di “coartazione”, imposizione cioè della nomina, anche a prescindere da qualsiasi manifestazione di interesse della persona alla sede.

Eppure, l’insieme delle regole previste per la norma, reso estremamente complesso da una quantità disordinata di deliberazioni dell’Agenzia, di qualità normativa molto discutibile, evidenzia comunque che il processo di individuazione è negoziale: i sindaci sono tenuti a rendere pubblica la sede vacante, allo scopo proprio di sollecitare chi interessato a proporsi.

Risulta, quindi, francamente assurdo e senza senso sostenere la possibilità di nominare “d’ufficio” chi non si sia detto interessato alla sede.

Occorre precisare: il concorso per segretario comunale è particolare. A differenza della gran parte delle procedure di reclutamento, non è indetto per la copertura specifica di sedi: il suo esito è, invece, l’iscrizione nell’albo cui consegue la possibilità per il segretario di manifestare interesse all’incarico presso le sedi vacanti oggetto di pubblicazione.

Certo, l’articolo 13, comma 10, del dPR 467/1997 dispone che “La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall’albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite”. Ma, la “prima nomina” consegue pur sempre al processo negoziale descritto prima. La “nomina d’ufficio” è stata formalmente prevista, dalle gride manzoniane che costituiscono l’insieme delle regole di gestione dei segretari, solo per i segretari in “disponibilità” (delibera del consiglio di amministrazione dell’Agenzia 19.2.2003, n. 33).

Utilizzare tale sistema al solo scopo, praticamente, di far cancellare un segretario dall’albo, vanificando in parte, per altro, tempi e costi delle procedure selettive svolte, non ha alcun senso logico, nessuna ragione di efficienza ed efficacia. E’ solo un intervento volto a creare un danno ingiusto al destinatario. Oltre che un danno all’erario, dovuto proprio al distorto utilizzo delle regole operative.

Si vuol sostenere la possibilità per i sindaci di una “nomina d’ufficio”? Allora, si concludano i concorsi con vere e proprie graduatorie, con l’obbligo di scorrerle nel rigido ordine.

Ciò significherebbe rinunciare ad una bella fetta di spoil system. Il che oggettivamente non sarebbe male. Meglio ancora sarebbe se l’intero impianto della riforma Bassanini fosse cancellato, per sempre. Non ci volevano certo 26 anni, bastavano 26 secondi, per capire tutti gli aspetti di dannosità insiti.

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