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Atto amministrativo – Accesso ai documenti – ITA s.p.a. – Obbligo di ostensione – Sussiste

L’ITA s.p.a., in quanto società in controllo pubblico ex art. 2359 c.c. atteso che le sue quote societarie sono detenute per intero dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare, come tale, di un potere di controllo pieno, soggiace ai principi di trasparenza previsti dal decreto legislativo del 2013, n. 33, con conseguente suo obbligo di ostensione dei documenti richiesti a titolo di accesso civico.

L’ITA s.p.a. è, pertanto, destinataria della disciplina dell’accesso documentale, espletando, nei termini legalmente scanditi dall’art. 22, comma 1, lett. e) della legge del 1990 n. 241, un’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione Europea, concretantesi nel servizio di trasporto aereo, che la rendono, perciò solo, non assimilabile ad un qualsiasi operatore economico privato.

Ancorchè non le si possa conferire la formale qualità di concessionario di un servizio pubblico universale, l’ITA s.p.a. è, sostanzialmente, un ente di diritto privato esercente attività anche funzionale al soddisfacimento di pubblici interessi, come si evince dalle seguenti peculiarità, normativamente declinate:

l’autorizzazione alla costituzione della società in virtù di una norma avente forza di legge; il controllo della società da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad opera di una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta; la nomina degli organi sociali, almeno per il primo periodo di durata in carica, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; la stipula tra la società in questione ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, di appositi contratti di servizio preordinati a

garantire l’erogazione delle prestazioni di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale; il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato ed il controllo di gestione della Corte dei conti. (1) 

Cons. Stato, sez. VII, 25 gennaio 2023, n. 860 – Pres. Giovagnoli, Est. Francola

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