tratto da lavoripubblici.it

Interdittiva antimafia: esclusi i liberi professionisti non associati in impresa

La conferma dal Consiglio di Stato: la disciplina si applica in maniera tassativa alle categorie previste dalla normativa, senza possibilità di analogie

Un libero professionista non può essere colpito da interdittiva antimafia anche se sono intercorsi rapporti professionali con un Comune sciolto per mafia, in quanto la disciplina dell’esclusione si applica strettamente all’ambito delle imprese.

La conferma giunge con la sentenza n. 2212/2023 del Consiglio di Stato, con la quale Palazzo Spada ha confermato già qunato stabilito dal TAR Calabria. La questione nasce dal ricorso di un architetto, colpito da interdittiva non come imprenditore, bensì quale persona fisica, libero professionista, nell’esercizio della sua attività di architetto, in relazione a un incarico conferitogli da un Comune per una prestazione di natura propriamente professionale.

E in primo grado il giudice gli aveva dato ragione, specificando che la persona fisica che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società non può essere destinatario di una informativa antimafia di tipo interdittivo.

Dello stesso avviso il Consiglio di Stato, ritenendo infondata la tesi delle amministrazioni appellanti, basata sul coordinamento normativo fra le ipotesi di esclusione dell’ambito applicativo dell’istituto dell’informativa antimafia. Secondo i giudici d’appello, la questione non riguarda l’esclusione o meno dei contratti dei liberi professionisti, ma quella dell’assoggettabilità di questa categoria alla disciplina dell’istituto, prevista dagli articoli 83 e e 91 del d.lgs. n. 159/2011 (cd. “Codice Antimafia”)

Tra le categorie, tassativamente individuate dalla disposizione, non rientrano i liberi professionisti che non siano organizzati in forma d’impresa.

Sul punto, si fa riferimento ai seguenti principi:

  • principio di tassatività, che deve regolare l’esercizio del potere, impedendo che l’incapacità giuridica recata dal provvedimento afflittivo possa essere, per soggetti non contemplati come destinatari dalla disposizione attributiva del potere, un effetto non espressamente previsto dalla legge, ma desunto per implicito da un’interpretazione sistematica che comporti la conseguenza dell’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della stessa;
  • principio di legalità che impone che il dato letterale non venga superato, in senso afflittivo e limitativo delle libertà dei soggetti interessati, da un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione non espressamente contemplata dal legislatore.

Non è neanche condivisibile la tesi per cui “i casi di esclusione di cui all’art. 83, comma 3 comma, lett. d) ed e) appaiono riconducibili ad un unico genus e ad una ratio comune. Inoltre, nulla esclude che i contratti con i liberi professionisti possano avere in concreto un valore pari o superiore alle soglie di rilevanza fissate negli artt. 83, comma 3, lett. e) e 91, comma 10. (….) proprio l’estensione dell’ambito di operatività dell’informativa antimafia voluta dal legislatore con l’art. 100 cit. riguarderebbe tutti i contratti da stipularsi dall’ente disciolto nei cinque anni successivi allo scioglimento, a prescindere dal valore, dalla natura e dall’oggetto, sicché non vi sarebbero motivi, testuali e logici, per escludere dall’ampliamento “oggettuale” proprio i contratti d’opera di cui all’art. 2222 c.c”.

Conclude il Consiglio che in questo caso, le amministrazioni ricorrenti hanno ricostruito la disciplina degli obblighi connessi alla stipula di contratti da parte delle amministrazioni oggetto di scioglimento, sulla base di un confronto sistematico con l’ambito applicativo dell’informativa, in relazione a parametri quali il valore del contratto e l’oggetto dello stesso, quando invece i soggetti che non siano imprenditori sono tassativamente esclusi da tale ambito applicativo, quale che sia, evidentemente, il valore o l’oggetto del contratto.

Tale dato è fondamentale in sede di ricostruzione della disciplina dell’esercizio del potere alla luce dei princìpi di tassatività e di legalità dell’azione amministrativa.

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