04/05/2023 – Interventi di bonifica siti: in Gazzetta Ufficiale il regolamento del MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Interventi di bonifica siti: in Gazzetta Ufficiale il regolamento del MASE

In Gazzetta il Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del Codice dell’Ambiente

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2023, n. 95, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 gennaio 2023, n. 45 recante il “Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo”.

Con il decreto viene adottato quindi il regolamento per gli interventi e opere nei siti oggetto di bonifica che non necessitano della valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 3 del d.Lgs. n. 152/2006, c.d. “Testo Unico Ambientale” o “Codice dell’Ambiente”.

In particolare, il comma 3 dell’art. 242-ter dispone che per gli interventi al comma 1 e al comma 1-bis dello stesso articolo non è necessaria la preventiva valutazione. Essi includono:

  • interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
  • opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi
  • altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico
  • opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente e opere connesse ad esse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti;
  • opere e interventi individuati con il d.P.C.M. di cui all’articolo 7-bis
  • opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato.

Il Decreto è così articolato:

  • Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
    • Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
    • Art. 2. Classificazione degli interventi e delle opere
    • Art. 3. Definizioni
  • Capo II CATEGORIE DI INTERVENTI CHE NON NECESSITANO DELLA PREVENTIVA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE DA PARTE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
    • Art. 4. Attività libere
    • Art. 5. Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata
    • Art. 6. Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)
    • Art. 7. Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale
  • Capo III INTERVENTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE E DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PROCEDURALI
    • Art. 8. Interventi soggetti a valutazione delle interferenze
    • Art. 9. Procedure per la valutazione delle interferenze
    • Art. 10. Criteri per la valutazione delle interferenze
    • Art. 11. Modalità di controllo
  • Capo IV NORME TRANSITORIE E FINALI
    • Art. 12. Norme transitorie e finali

Per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il regolamento:

  • individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del Codice dell’Ambiente;
  • definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista.

Il regolamento si completa con l’allegato nel quale sono definiti i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere da realizzare mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale.

Nel testo si distinguono le seguenti tipologie di interventi e opere:

  • a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo (art. 4);
  • b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata (art. 5);
  • c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione (art. 6);
  • d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale e che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali descritti nell’allegato al presente regolamento (art. 7);
  • e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze (Capo III).

 

Tra le attività libere rientrano:

  • gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
  • gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle lettere a) e c);
  • gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.
  • Gli interventi di urgenza sono soggetti a comunicazione agli enti di cui all’articolo 11 entro dieci giorni dalla loro conclusione.

Possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata queste tipologie di interventi:

  • a) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
  • b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
  • c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) , gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l’esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero;
  • d) le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero;
  • e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;
  • f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli e l’intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.

Gli interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, devono rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali definiti nell’allegato al regolamento previa acquisizione del quadro ambientale.

In caso di interventi di messa in sicurezza operativa dei siti, è necessario dare una comunicazione almeno 15 giorni prima all’ARPA. Se non si riceve riscontro nei 15 giorni successivi, l’intervento si può considerare assentito.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica esprime la valutazione nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

In caso di istanza, il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, che il MASE trasmette al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), all’Istituto superiore di sanità (ISS), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attività produttive in esercizio, e all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente.

I modelli delle istanze verranno adottati con uno o più Decreti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto