SENTENZA DEL 11/04/2023 N. 2060/8 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO
Esclusione della causa di forza maggiore
Non è configurabile l’ipotesi della “forza maggiore” quale causa di inadempimento dell’obbligazione tributaria, qualora agli atti nulla risulti allegato o dimostrato per evidenziare i tentativi di fronteggiare per tempo le difficoltà economiche delle proprie committenti. Alla luce di tale principio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha confermato la sentenza di prime cure, in quanto, nel caso di specie, la società contribuente aveva omesso il versamento delle imposte asserendo quale cause di forza maggiore il mancato pagamento di crediti da parte di due clienti primari, senza tuttavia adempiere al relativo onere probatorio su di essa incombente.
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