18/01/2022 – IVA agevolata anche per il trasporto di persone con finalità turistico-ricreativa

SENTENZA DEL 19/12/2022 N. 7961/1 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA

IVA agevolata anche per il trasporto di persone con finalità turistico-ricreativa

Le attività di trasporto aventi finalità turistico-ricreative beneficiano del regime di esenzione dall’IVA alla pari delle attività di semplice trasporto dei passeggeri. Tale agevolazione è, infatti, contenuta nel all’art. 36 bis del decreto legge n. 50/2022 (decreto Aiuti), convertito nella legge n. 91/2022, il quale dispone che l’esenzione si applica “anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi”. A tale norma il legislatore attribuisce espressamente la qualificazione di disposizione di interpretazione autentica. Pertanto la stessa è applicabile in via retroattiva al caso di specie relativo ad un accertamento nei confronti di una società di trasporto esercente attività di trasporto passeggeri, attraverso piccole imbarcazioni a remi.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 19/12/2022 n. 7961/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

 

 

 

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