10/01/2022 – Modifica programma triennale in corso: nuovo parere del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili risponde ad una domanda sulla modifica del programma triennale.

La modifica al programma triennale può essere disposta per inserire un intervento il cui avvio è previsto nell’anno prossimo (o nel terzo anno) per il quale sia stato già acquisito il CUP, o l’intervento deve essere inserito nella programmazione dell’anno prossimo?

Ha risposto a questa domanda il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con il parere n. 1097 del 9 novembre 2021 che richiama l’art. 5, comma 9, lettere b) e c) del Decreto MIT 16 gennaio 2018 , n. 14 ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”.

In particolare, le richiamate lettere prevedono:

9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

Il MIMS chiarisce che le suddette ipotesi sono le sole in cui sarebbe astrattamente possibile porre in essere una eventuale modifica del programma nella parte relativa alla seconda e/o terza annualità.

Tuttavia la modifica del programma triennale è possibile ma non obbligatoria. Infatti, l’art. 5. comma 9, al primo periodo utilizza l’aggettivo “modificabile”, intendendo quindi una “possibilità” e non un “obbligo”. L’obbligatorietà dell’aggiornamento in corso d’anno non si determina, dunque, in forza della disposizione di tale comma quanto dalla necessità di evitare di non poter dare avvio ad un intervento per la sua mancata inclusione nel programma, circostanza che — implicitamente- interessa il solo elenco annuale.

Il Ministero ricorda, infine, che che l’aggiunta prevista all’ipotesi di cui alla lettera b) si configura solo nel caso in cui l’intervento riguardi “uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale”, intendendo i casi in cui un ente sovraordinato (Stato o Regione) eroghi tramite tali atti i contributi necessari.

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