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Sentenza 1° febbraio 2022, n. 17 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Atti amministrativi – Istanza d’accesso – Pubblici dipendenti – Documenti concernenti il rapporto di lavoro – Diritto all’accesso – Sussiste

I dipendenti pubblici hanno diritto all’accesso ai documenti amministrativi concernenti il rapporto di lavoro, al fine di tutelare i loro interessi giuridici [TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 21; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 4 giugno 2014, n. 3049], e ciò a maggior ragione nel caso in cui, per espressa previsione del contratto collettivo di lavoro, gli atti oggetto dell’istanza di accesso avrebbero dovuto essere periodicamente trasmessi all’interessato.

Atti amministrativi – Diritto d’accesso – Esigenze di celerità e di efficienza della PA – Contemperamento – Partecipazione, imparzialità e trasparenza 

Il diritto di accesso ha valenza autonoma e non meramente strumentale, rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante: tale diritto, basato sul principio di pubblicità dei documenti amministrativi, costituisce la regola generale ed è ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica; più precisamente, il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), legge n. 241 del 1990, va inteso in senso ampio [TAR Puglia, Lecce, sez. II, 9 febbraio 2021, n. 225], poiché l’accesso è volto a favorire la partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza amministrativa (art. 22, comma 2, legge n. 241 del 1990 e art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013) e afferisce ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione [TAR Campania, Napoli, sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 7767].

Atti amministrativi – Diritto d’accesso – Opposizione del controinteressato – Valutazione dei contrapposti interessi

In materia di accesso agli atti, l’Amministrazione è tenuta a valutare gli interessi del richiedente e del controinteressato, al fine di individuare quello prevalente, ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 241 del 1990 [TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 25 settembre 2019, n. 1613], dovendo concedere l’accesso quando si tratti di documenti che non siano segretati per legge e non vi siano profili di riservatezza da tutelare; più precisamente, un ente pubblico non può legittimamente assumere, quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti, l’opposizione da parte del controinteressato [TAR Lombardia, Milano, sez. II, 30 luglio 2021, n. 1864; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 16 novembre 2020, n. 187].

Atti amministrativi – Diritto di accesso – Documenti inesistenti, introvabili e non formati – Domanda di esibizione – Rigettata – Domanda di accertamento del diritto all’accesso – Accoglimento

In materia di accesso, l’ordine di esibizione, impartito dal giudice all’Amministrazione non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili [TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 luglio 2018, n. 4411]; nel caso di documenti inesistenti, introvabili e non formati, il ricorso va respinto con riferimento alla domanda di esibizione [TAR Lazio, Latina, 19 dicembre 2020, n. 485; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 5 novembre 2019, n. 1700; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 novembre 2018, n. 1865; Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269], ma va accolto, sussistendone i presupposti, limitatamente alla domanda di accertamento del diritto all’accesso, salva restando, in ogni caso, la segnalazione alla Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 51 e ss. del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, per la verifica di eventuali responsabilità.

 

Sentenza 4 febbraio 2022, n. 28 – Est. A. Tassinari, Pres. F. Rocco

Giustizia amministrativa – Associazioni poste a tutela di interessi della collettività – Interesse ad agire in giudizio – Requisiti – Codacons – Soddisfa i requisiti

Le associazioni poste a tutela di interessi della collettività sono titolari di un interesse ad agire in giudizio a difesa della categoria che rappresentano, a condizione che: a) siano preposte alla tutela di determinati interessi diffusi, in maniera effettiva e non occasionale, b) che sussista una previsione statutaria che attribuisca tali compiti all’associazione stessa, c) che il pregiudizio, asseritamente subito, risponda agli interessi protetti [Cons. Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020, n. 6]. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che Codacons soddisfi i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza, risultando, in astratto, titolare di un interesse ad agire per la tutela dei consumatori, al fine di eliminare gli effetti delle violazioni in danno agli utenti medesimi, come si evince anche dall’articolo 2 dello Statuto che la definisce quale “coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori”.

Giustizia amministrativa – Norma dichiarata incostituzionale – Provvedimento applicativo – Eliminazione – Invalidità derivata ad efficacia viziante – Giurisdizione amministrativa di annullamento

L’eliminazione del provvedimento amministrativo emanato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale non avviene automaticamente, essendo rimessa alla giurisdizione amministrativa di annullamento, poiché la tesi dell’invalidità derivata ad effetto caducante – relativa ad atti legati da uno stretto nesso di presupposizione e facenti parte della stessa serie procedimentale – non si estende al rapporto fra legge ed atto amministrativo applicativo [Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2021, n. 4642; TAR Lazio, sez. II quater, 9 marzo 2020, n. 3055; TAR Campania, Napoli, sez. V, 9 novembre 2018, n. 6537]: quest’ultimo viene viziato, senza che ciò ne comporti la nullità (efficacia viziante e non caducante).

Giustizia amministrativa – Illegittimità costituzionale di una norma – Atto amministrativo applicativo – Efficacia viziante

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge non travolge l’atto amministrativo emanato in base alla stessa, poiché tra legge ed atto amministrativo non sussiste un rapporto di consequenzialità analogo a quello ravvisabile tra atto preparatorio e atto finale del procedimento amministrativo: l’atto amministrativo continua ad avere vita autonoma finché non sia rimosso con uno degli strumenti a ciò idonei (impugnazione o autotutela amministrativa) e, conseguentemente, permane, anche dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma, l’interesse ad ottenere l’annullamento [Cons. Stato, Ad. Plen., 8 aprile 1963, n. 8. Principio ripreso anche da TAR Lazio, Roma, sez. II Quater, 9 marzo 2020, n. 3055].

Giustizia amministrativa – Art. 34, co. 3, c.p.a. –Interesse al risarcimento – Generica e indimostrata indicazione – Insufficienza – Presupposti dell’azione risarcitoria – Necessaria allegazione

Al fine di poter conseguire una pronuncia ex articolo 34, comma 3, c.p.a. – ai sensi del quale “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori” – non è sufficiente una generica e indimostrata indicazione della sussistenza di un interesse a fini risarcitori, poiché il ricorrente ha l’onere di allegare compiutamente i presupposti per la successiva proposizione dell’azione risarcitoria, a partire dal danno sofferto [Cons. Stato, sez. III, 19 ottobre 2021, n. 6994; Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5866; Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2019, n. 8283]. Nel caso di specie, è stata ritenuta inammissibile la domanda della ricorrente con cui ha evidenziato, del tutto genericamente che, a seguito della chiusura degli esercizi commerciali in esecuzione del provvedimento impugnato, i consumatori avrebbero subito un danno determinato dal fatto di non poter accedere a tali attività e dall’essere costretti a rivolgersi altrove, senza specificare gli elementi concreti caratterizzanti il danno.

Giustizia amministrativa – Danno da illecito legislativo – Non è configurabile – Responsabilità dello Stato-legislatore per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea – Configurabilità

Nel nostro ordinamento non è configurabile il c.d. danno da illecito legislativo, poiché la funzione legislativa, essenzialmente “politica”, è per definizione “libera nei fini”, con la conseguente insussistenza di una possibile qualificazione del danno come “ingiusto”, perché, rispetto all’attività legislativa, non si configurano situazioni soggettive protette dall’ordinamento [Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23730; Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2015, n. 18652]: ne consegue che non è configurabile una responsabilità dello Stato per l’adozione di un atto legislativo contenente norme poi dichiarate incostituzionali; al contrario, può sussistere una responsabilità dello Stato-legislatore per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea, con conseguente diritto del singolo di far valere direttamente dinanzi all’autorità giudiziaria la ritardata o mancata attuazione dello Stato agli obblighi comunitari [Ex multis, Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2021, n. 4642; TAR Roma, Lazio, sez. II Quater, 9 marzo 2020, n. 3055; Cass. civ., sez. lavoro, ord., 24 dicembre 2019, n. 34465; Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23730; Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2015, n. 1862].

 

Sentenza 4 febbraio 2022, n. 29 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 891 del 2020 – Atto plurimo – Annullamento – Efficacia inter partes 

La deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 891 del 2020 – con cui sono stati individuati i Comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali, in deroga al divieto posto dall’articolo 1, comma 1 della legge provinciale di Trento n. 4 del 2020, “è ammessa l’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive” – si configura come un atto cd. “plurimo”, dal momento che reca, per ciascuno degli esercenti localizzati nei Comuni trentini, un diverso provvedimento che, a seconda dei casi, vieta o ammette l’apertura domenicale e festiva; ne consegue che il suo annullamento da parte del giudice amministrativo produce effetti solamente nei confronti delle parti del processo, assumendo la statuizione giudiziale efficacia inter partes [cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2892].

Giustizia amministrativa – Declaratoria di incostituzionalità – Provvedimento amministrativo applicativo della norma – Efficacia viziante

Qualora un provvedimento amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale, la declaratoria di incostituzionalità della norma non determina la caducazione automatica del provvedimento applicativo della stessa, bensì la sua illegittimità sopravvenuta, poiché la declaratoria di incostituzionalità ha efficacia viziante e non caducante nei confronti del provvedimento amministrativo: pertanto, la rimozione del provvedimento stesso deriva o da una pronuncia del Giudice amministrativo o da un provvedimento di autotutela dall’Amministrazione [ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. I, 8 giugno 2016, n. 2898].

Giustizia amministrativa – Norma dichiarata incostituzionale – Provvedimento applicativo – Annullabilità

Il provvedimento amministrativo che applica una norma dichiarata incostituzionale è affetto da violazione di legge e, pertanto, è annullabile ai sensi dell’articolo 21-octies, comma 1, della legge della legge n. 241 del 1990, non può essere, invece, ritenuto nullo, in quanto l’articolo 21-septies della medesima legge elenca i casi tassativi di nullità dell’atto amministrativo, non includendo l’ipotesi del provvedimento adottato in base ad una norma dichiarata incostituzionale, [ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 1343].

Giustizia amministrativa – Sospensione impropria del giudizio principale – Pendenza di una questione di legittimità costituzionale – Termine per prosecuzione giudizio – Art. 80, co. 1, c.p.a. – 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Corte Costituzionale

Nel caso in cui il giudice amministrativo disponga la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza (in un separato giudizio) della questione di legittimità costituzionale di una norma rilevante nel giudizio stesso, il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, c.p.a., di novanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte Costituzionale che definisce il giudizio di legittimità costituzionale; tale termine non può decorrere dalla notificazione operata dal soggetto interessato alle controparti a fini sollecitatori, poiché tale adempimento, è rimesso alla mera volontà delle parti e non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo, essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo [ex multis, TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 ottobre 2018, n. 506; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 10 marzo 2017, n. 484].

Giustizia amministrativa – Lesione di interessi legittimi – Risarcimento del danno per– Art. 30, co. 3, c.p.a. – Mancata o tardiva impugnazione dell’atto lesivo – Mancata attivazione della tutela cautelare – Nesso di causalità – Elisione

Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a., il giudice amministrativo, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti di fondatezza della pretesa risarcitoria in materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, per lesione di interessi legittimi, deve tenere in considerazione che la mancata o la tardiva impugnazione dell’atto lesivo rilevano ai fini della configurazione del nesso di causalità fra fatto lesivo e danno risarcibile, e ciò in quanto anche al giudizio amministrativo si applica l’articolo 1227, comma 2, c.c. [Cons. Stato, Ad. Pl., 23 marzo 2011, n. 3]. Più precisamente, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto lesivo può escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati, in caso di tempestiva impugnazione e anche la mancata attivazione della tutela cautelare, costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini non solo della mitigazione, ma anche dell’esclusione del danno [Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2021, n. 2174; id. 2 febbraio 2021, n. 962; Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 7699].

 

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