04/05/2022 – Malattia durante il periodo di prova: il corretto trattamento economico

L’ARAN  con  l’orientamento applicativo CFL159 dello scorso 27 aprile 2022 dell’ARAN, spiega il corretto trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il periodo di prova.

Ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al dipendente che si è assentato per malattia durante il periodo di prova, occorre fare riferimento alla disciplina di cui all’art. 36, comma 10, del richiamato CCNL del 21 maggio 2018, come per il restante personale (non in prova), in quanto, fermo restando la previsione del periodo massimo di conservazione del posto ex art, 20 comma 4, non è previsto un meccanismo di riproporzionamento delle modalità di calcolo della retribuzione durante detto periodo di comporto.

La disciplina contrattuale che regola il generale sistema di computo, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morboso, trova applicazione nei confronti di tutto in personale in servizio, ed evidentemente, anche di coloro che siano stati assunti da meno di un triennio.

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