Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29/04/2022 n. 727
Servizio di copertura assicurativa RCT/O. La ricorrente contesta l’aggiudicazione e la formula adoperata per calcolare il punteggio attribuito al criterio di valutazione n. 7 “Franchigia per sinistro” dell’offerta tecnica.
Esso è, a differenza degli altri criteri di valutazione, determinato secondo la seguente formula: “- Franchigia pari a 250.000 euro punti 0 – Franchigia inferiore a 250.000 euro il punteggio verrà attribuito mediante la formula: 20 *(Vmax/Vi) dove Vmax è il valore di franchigia offerto dai concorrenti più conveniente per l’Amministrazione e Vi è il valore di franchigia offerto dal concorrente “iesimo””.
Tale formula avvantaggerebbe eccessivamente chi offra la franchigia comparativamente più bassa, indipendentemente dalla reale significatività di tale aspetto dell’offerta tecnica.
Ed in effetti, nel caso di specie l’aggiudicataria, proponendo un ribasso di soli € 1.000,00 per sinistro rispetto alla franchigia, ha ottenuto 20 punti (sui 70 attribuibili all’offerta tecnica), mentre la ricorrente, che ha ritenuto di non dover diminuire la franchigia, ha ottenuto 0 punti.
Tar Calabria, Catanzaro, 29/04/2022 n. 727, accoglie il ricorso ed annulla gli atti:
Nel merito, va ricordata la consolidata giurisprudenza (cfr. per tutti Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2021, n. 7498) per cui la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili.
Laddove i criteri siano definiti con formule (fenomeno invero più frequente nella valutazione dell’offerta economica) esse debbono essere tali da assicurare un’attribuzione proporzionale del punteggio rispetto alla vantaggiosità di quell’aspetto dell’offerta presa in considerazione (cfr., con riferimento all’offerta economica, TAR Emilia – Romagna – Bologna, Sez. I, 2 dicembre 2019, n. 915; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 24 marzo 2016, n. 3756).
Ebbene, nel caso di specie, la formula prescelta si rivela illogica in quanto essa è idonea a determinare, come è avvenuto nel caso di specie, un vantaggio nell’attribuzione del punteggio del tutto sproporzionato rispetto alla differenza di qualità tra le offerte.
E in effetti, a fronte di una franchigia più bassa del 1.000,00 rispetto alla franchigia-base di € 250.000,00 (pari allo 0,4%), vi è stata l’attribuzione di ben 20 punti sui 70 riservati all’offerta tecnica.
Un simile effetto pregiudica la finalità di “permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto quale definito nelle specifiche tecniche” (considerando n. 92 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE).
È ben vero che – come sottolineato dalla controinteressata – è stata una precisa scelta della ricorrente quella non offrire una franchigia più bassa di quella prevista nella legge di gara, accettando così di ricevere 0 come punteggio per tale voce di valutazione.
Ma tale rilievo e l’invocazione del principio di autoresponsabilità non valgono a rendere logico e razionale un criterio di valutazione dell’offerta tecnica che, come già sottolineato, assegna un punteggio assai rilevante (20 punti) a fronte di un minimo vantaggio per l’amministrazione.
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