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Consiglio di Stato, sez. II, 14.06.2022 n. 4857

Peraltro, con specifico riferimento agli importi richiesti per i lavori eseguiti in seguito alla consegna anticipata, sui quali il T.a.r. non si è pronunciato, e che vengono semplicemente esposti in appello senza alcun rilievo critico circa l’omesso esame della domanda, in disparte la genericità del gravame, deve rilevarsi che la pretesa trova titolo nella diversa responsabilità discendente dall’esecuzione del rapporto (sia pure anticipata rispetto alla stipula del contratto, per effetto della consegna dei lavori in via di urgenza), come eccepito dal Comune e precisato anche nella decisione dell’Adunanza plenaria.

Si vedano, altresì, al riguardo:

– Consiglio di Stato sez. V, 2/8/2019, n.5498, secondo il quale, qualora intervenga la c.d. esecuzione anticipata dello stipulando contratto, per solito giustificata da ragioni di urgenza, l’instaurazione di un “rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell’esito della fase selettiva) prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva”, le cui vicende si strutturano in termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali e di responsabilità conseguente al loro inadempimento;

– Consiglio di Stato, Sezione VI, 6/6/2012 n. 3320, secondo il quale “le obbligazioni nascenti a carico delle parti a seguito della consegna anticipata dei lavori, pur se di carattere preparatorio e temporaneo, in quanto destinate a restare definitivamente suggellate nel contratto, sono effettivamente sorte e non potrebbe dubitarsi della loro piena vincolatività, pena altrimenti la frustrazione dell’istituto acceleratorio, finalizzato a soddisfare il prevalente interesse pubblico alla conclusione dei lavori appaltati nel rispetto di termini particolarmente stringenti. E pertanto, nonostante l’assenza di quello che viene propriamente definito “vincolo contrattuale”, l’inadempimento …… configura comunque un’ipotesi di inadempimento contrattuale”.

Riferimenti normativi:

art. 32 d.lgs. n. 50/2016

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