31/03/2021 – Visura camerale – Oggetto sociale – Attività prevalente ed effettivamente svolta – Valutazione ai fini del requisito di partecipazione (Art. 83 D.Lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. III, 25.03.2021 n. 2507

Deve premettersi che, secondo la più recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 508 del 18 gennaio 2021), “attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; il che esclude la possibilità di prendere in considerazione, ai fini che rilevano nella fattispecie, il contenuto dell’oggetto sociale, il quale – ancorché segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti – non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività”.

Ebbene, ritiene la Sezione che, sebbene l’attività prevalente svolta dall’impresa aggiudicataria, come si evince dal relativo certificato camerale, sia quella inerente, per quanto di interesse, a “lavatura, stiratura e noleggio di biancheria ospedaliera” nonché “decontaminazione e sterilizzazione effetti tessili di provenienza ospedaliera”, afferendo l’attività di trasporto alle (più variegate ed articolate) attività comprese nell’oggetto sociale della medesima concorrente, sarebbe contrario ad una lettura ragionevole del requisito in discorso, alla luce della finalità che lo ispira come innanzi enucleata, istituire una separazione netta tra “attività prevalente”, come risultante dal certificato camerale, ed “oggetto sociale”, sì da ritenere che solo la prima possa considerarsi “effettivamente svolta” dall’impresa.

Premesso infatti il carattere necessariamente riassuntivo ed esemplificativo dell’”attività prevalente”, e ritenuto che anche le attività cd. secondarie sono suscettibili di concorrere alla integrazione del requisito di partecipazione, laddove comprese tra quelle che l’impresa effettivamente svolge in termini di subordinazione, strumentale o quantitativa, rispetto all’attività principale, ne discende che anche le attività (solo) indicate nell’oggetto sociale, ma strettamente connesse a quella (prevalente) risultante dalla visura camerale, debbano essere attratte nel perimetro delle attività per le quali l’impresa è professionalmente qualificata, in quanto “effettivamente svolte”.

Ebbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che il “trasporto esterno, da e per lo stabilimento lavanderia, eseguito con automezzi del Fornitore con propri dipendenti e con gestione a proprio rischio”, in quanto direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività principale (sì da costituirne un implicito segmento esecutivo), debba ritenersi ragionevolmente compresa tra quelle che l’impresa “effettivamente svolge”, ergo non confinate tra quelle solo formalmente incluse nell’oggetto sociale, in quanto espressivo della “misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori – per vero, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivate” (cfr., sul punto, la sentenza citata).

Del resto, al contenuto del certificato camerale dell’impresa aggiudicataria, richiamato dalla parte appellante, non è possibile attribuire alcun significato atto ad escludere le attività da esso non espressamente nominate, ed incluse nell’oggetto sociale, da quelle “effettivamente svolte”: ciò sia con riferimento all’”attività prevalente” (che, in quanto prevalente, ammette lo svolgimento di attività secondarie), sia con riguardo alle “attività secondarie” (che sono solo quelle “esercitate nella sede legale”, quale non può ritenersi essere l’attività di trasporto) .

[rif.  art. 83 d.lgs. n. 50/2016]

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