31/03/2021 – Gravi illeciti professionali: prescindono dall’esistenza di un contratto d’appalto (Art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. IV, 24.03.2021 n. 2495

In via preliminare, va precisato che i “gravi illeciti professionali” di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, cui fa riferimento il gravato provvedimento di esclusione (…)  prescindono dall’esistenza di un contratto d’appalto, trattandosi di una ‘clausola generale’ che può, di volta in volta, concretizzarsi in plurimi modi, come ribadito dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “La previsione dell’art. 80, comma 5 lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 non ha carattere tassativo: non contempla cioè un numero chiuso di illeciti professionali, bensì un’elencazione di natura esemplificativa, comprendente ogni vicenda oggettivamente riconducibile alla fattispecie astratta del grave illecito professionale” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6615/2020; negli stessi termini Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 2245/2020; id., Sez. III, sent. n. 1603/2020; id., Sez. V, sent. n. 586/2019).

Di conseguenza, a differenza di quanto argomentato dal Tar, non rileva, ai fini del presente giudizio, la mera circostanza che non sia mai stato stipulato il contratto d’appalto tra Ama s.p.a. e la Trash s.r.l. (con riferimento ai lotti I e III aggiudicati all’esito della precedente procedura di gara indetta nell’anno 2016), dal momento che i “gravi illeciti professionali” di cui alla menzionata lettera c) del comma 5 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ben possono emergere e venire ad esistenza, a carico di un operatore professionale, alla luce del suo complessivo comportamento, anche indipendentemente dalla stipulazione di un formale contratto d’appalto, considerato altresì che le carenze nella esecuzione “di un precedente contratto” integrano una distinta ed autonoma fattispecie escludente, ai sensi della successiva lettera c-ter) del medesimo comma 5 dell’articolo 80 citato.

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