30/03/2021 – Segreterie convenzionate, nei conti dell’indennità anche la posizione «extra»

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Le istruzioni di Aran aiutano a risolvere anche dubbi interpretativi sorti prima del nuovo contratto sul calcolo della maggiorazione per le segreterie convenzionate.

L’indennità per le segreterie convenzionate è un elemento retributivo autonomo e aggiuntivo che, tra le voci su cui deve essere calcolata, comprende la maggiorazione disposta dagli enti e non l’indennità di vacanza contrattuale. 

È distinto rispetto alle singole voci su cui va calcolato il suo ammontare, per come chiarito dal parere Afl 4. Un’ulteriore importante indicazione è che a questo compenso va riconosciuta «la natura di trattamento fondamentale», con tutte le conseguenze che ne derivano. È quantificato nel 25% delle voci previste dall’articolo 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto del 16 maggio 2001, cioè: il trattamento stipendiale, l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, la retribuzione di posizione e il maturato economico annuo, ove spettante. Quindi non comprendendo la retribuzione di risultato e i diritti di segreteria.

Il parere Afl 5 aggiunge che nemmeno l’indennità di vacanza contrattuale va nella base per il calcolo dell’indennità per le segreterie convenzionate.

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Non è meno densa di conseguenze l’indicazione fornita dall’Aran per la quale dalla maggiorazione per le segreterie convenzionate deve essere «sottratto ovvero scomputato» l’importo del galleggiamento. Il parere si conclude dicendo che l’uso della maggiorazione della retribuzione di posizione ai fini della determinazione dell’indennità per le segreterie convenzionate va effettuato una sola volta, senza effetti di ripetizione.

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Sulla base di questi pareri i contrasti interpretativi sul calcolo dell’indennità per le segreterie convenzionate dovrebbero essere come superati.

Infine, se le convenzioni di segreteria non dispongono diversamente, la maggiorazione della retribuzione di posizione decisa da uno degli enti aderenti, anche se è il Comune capofila, non determina automaticamente un onere aggiuntivo per gli altri aderenti.

È quanto precisa il parere Aran Afl 8. Lo stesso meccanismo si deve applicare con riferimento alla clausola di galleggiamento che, quindi, in via ordinaria produce i suoi effetti solamente per l’ente in cui opera.

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