tratto da entilocali-online.it

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 il Dl. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle Imprese e agli Operatori economici, di Lavoro, Salute e Servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19” (c.d. “Decreto Sostegni”).

La Manovra, che vale circa Euro 32 miliardi, veicola una serie di importanti novità, alcune delle quali anche di interesse diretto per gli Enti Locali, come l’incremento del cosiddetto “Fondone” e il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione.

Di seguito una sintesi delle misure reputate di maggiore interesse per gli Enti Locali e le Società da loro partecipate.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli Operatori economici e proroga dei termini per pre-compilata Iva

Al fine sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di Partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, e quindi se ne deduce anche a favore di Società pubbliche e Aziende speciali in quanto soggetti di cui all’art. 73 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir).

Tra i beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione rientrano anche gli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Al contrario, la disposizione non si applica:

– ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021(data di entrata in vigore del presente Decreto);

– ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021;

– agli Enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir, tra cui gli Enti Locali, in quanto espressamente esclusi;

– agli Intermediari finanziari e le Società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in vigore al 23 marzo 2021.

Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, prevedendo cinque differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante, da applicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a Euro 100.000;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 100.000 e fino a Euro 400.000;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1 milione;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 5 milioni e fino a Euro 10 milioni.

In ogni caso, l’importo massimo del contributo non potrà superare i Euro 150.000 e potrà essere riconosciuto o con accredito in conto corrente, o sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione con il Modello “F24”.

Inoltre, ricordiamo per completezza anche l’emanazione, in data 23 marzo 2021, del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 77923/2021, che ha definito le modalità ed i termini per presentare la richiesta di contributo da parte dei soggetti interessati.

Il comma 10, di interesse anche per gli Enti Locali, apporta modifiche all’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015 in merito alla Dichiarazione pre-compilata Iva. In particolare, viene differita dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 la data a partire dalla quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva, in via sperimentale, in apposita Area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze:

– del Registro vendite e del Registro acquisti;

– delle Liquidazioni periodiche Iva.

Stante tale differimento di 6 mesi, viene altresì previsto che la bozza della Dichiarazione annuale Iva sia messa a disposizione, sempre in via sperimentale, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

I commi successivi, tutti di interesse per le Imprese, richiamano i limiti della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Art. 2 – Misure di sostegno ai Comuni montani appartenenti a comprensori sciistici

Istituito un Fondo con dotazione di Euro 700 milioni per l’anno 2021, da destinarsi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Le risorse del “Fondo” sono ripartite con Decreto del Ministro del Turismo, da adottare entro il 22 aprile prossimo, tra le Regioni e le Province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei Comuni classificati dall’Istat nelle Categorie turistiche “E” «Comuni con vocazione montana» ed “H” «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica», appartenenti a comprensori sciistici.

Le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall’emanazione del Dm. citato, destinano le risorse ripartite assegnando, per l’erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70%, ai Comuni suddetti in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun Comune venduti nell’anno 2019;

b) la restante quota, a tutti i Comuni del medesimo comprensorio sciistico, in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019 e dei maestri di sci (contributo non cumulabile con il contributo per i lavoratori stagionali del turismo).

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione e annullamento dei carichi

Il presente art. 4 introduce importanti novità in materia di riscossione coattiva e sulle attività dell’Agente nazionale della riscossione (“AdE-R”).

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