03/03/2021 – L’alunno con certificati problemi di ossigenazione è esonerato dall’obbligo di indossare la mascherina durante la lezione. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Deve essere sospeso, in via monocratica, l’obbligo di indossare il DPI per l’intera durata della giornata scolastica da parte di un minore che ha dimostrato difficoltà respiratorie connesse all’uso della mascherina

Ha chiarito la Sezione che le prescrizioni O.M.S. mirano alla tutela di valori costituzionalmente tutelati degli scolari più giovani, ed in particolare la salute e la capacità di pieno apprendimento oltreché di sviluppo psicosociale, assumendo così il ruolo di criteri di valutazione che ben eccedono l’ambito della azione amministrativa o della valutazione tecnico-scientifica generica, quale emerge dai successivi verbali CTS che la stessa  ordinanza considera espressione di motivazione perplessa e non esaustiva. 

Ha aggiunto il decreto che, invece, per la ulteriore e generale popolazione studentesca di minori di anni 12 – a differenza della odierna appellante, che ha dimostrato positivamente le difficoltà respiratorie connesse all’uso del DPI – la sospensione ergaomnes dell’obbligo è stata rimessa, correttamente, alle competenti autorità emananti; ciò non può in alcun modo consentire agli organi responsabili la dilazione o il mero richiamo a precedenti documenti scientifici anche del CTS, occorrendo invece una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato del DPI anche alla luce dei criteri dettati dall’O.M.S. restando evidente che l’imposizione non giustificata di un dispositivo come il DPI su scolari giovanissimi presuppone l’onere per l’autorità emanante di provare scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari, salvo – una volta che il Giudice abbia ordinato tale nuovo accertamento, con la pronuncia del T.A.R. e il decreto odierno – il prodursi della responsabilità per il ritardo, l’omissione o comunque le conseguenze dannose prodottesi nell’eventualità, che si scongiura fortemente, di una persistente carenza di istruttoria scientifica, cui peraltro il Giudice non può sostituirsi in nessun caso.

Consiglio di Stato, Sez. III, dec. del 1 marzo 2021, n. 1006.

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