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Il TAR Lazio (3537/2021) esamina la richiesta di un operatore economico che, risultando secondo in graduatoria, richiede ad ANAC l’accesso alla perizia giurata presentata da una società, subentrata al primo assegnatario, ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA.

L’Anac ha riscontrato negativamente  l’istanza, invitando il richiedente a rivolgersi alla SOA competente al rilascio (alla quale,  l’istanza era comunque già stata indirizzata).

Con una successiva nota, a seguito delle osservazioni presentate dal richiedente, peraltro, l’Autorità ha inteso precisare che la nota precedente non si doveva intendere come diniego ed ha ribadito che l’istanza di accesso andava comunque indirizzata alla SOA emittente, che aveva formato il documento (art. 25 L. 241/1990), sebbene la legge preveda espressamente il deposito di tali atti presso l’Anac.

L’Anac, dopo aver riconosciuto la sussistenza di un “interesse diretto concreto ed attuale” all’accesso, aveva ritenuto l’istanza non accoglibile ai sensi della l. n. 241/90, in quanto i documenti richiesti non risultavano acquisiti o valutati nell’ambito della procedura di gara nel cui interesse erano stati richiesti, e l’accesso sarebbe stato finalizzato solo ad “inficiare la certezza dell’attestato di qualificazione del concorrente che precede l’istante in graduatoria”, ma senza che fosse stata preventivamente richiesta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 71, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010, la verifica sul corretto rilascio dell’attestato all’altra impresa.

inoltre l’Autorità aveva evidenziato la necessità di preservare dall’ostensione dati sensibili e riservati, quali le informazioni aziendali caratterizzati da riservatezza e da segreto, industriale e/o commerciale.

Al riguardo i giudici osservano che la preminenza assegnata alla tutela della riservatezza e del segreto industriale o commerciale, rispetto all’esigenza dell’accesso difensivo, presuppone che il controinteressato individui, con una motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali; tale dichiarazione nella specie non risulta essere stata resa.

E aggiungono, inoltre, che la norma, che disciplina i poteri di verifica attivabili dall’Anac, sia d’ufficio che su istanza di parte, sulle attestazioni rilasciate, non implica comunque che non possa essere resa disponibile la relativa documentazione a fronte di un’istanza di accesso che deve, in ogni caso, essere delibata sulla base degli specifici presupposti e limiti a tal fine delineati dalla legge.

Peraltro, come rilevato dalla ricorrente, la norma non prescrive un termine per avviare la verifica, con la conseguenza che l’istanza potrebbe sempre essere presentata e, rispetto ad essa, l’accesso potrebbe essere esercitato anche in via prodromica e non successiva, potendo la stessa essere “motivata e documentata” all’esito dell’esibizione della documentazione richiesta.

Conseguentemente i giudici, non solo dispongono nel senso di imporre all’ANAC l’ostensione della documentazione richiesta, ma affermano che le SOA rientrano tra i soggetti che, pur avendo natura giuridica di società per azioni di diritto speciale, nel rilascio delle attestazioni svolgono una funzione pubblicistica, che non può ritenersi sottratta all’esercizio dell’accesso.

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