22/03/2021 – Sanatoria edilizia: il diniego di autorizzazione paesaggistica va motivato?

Il Consiglio di Stato si esprime sulle motivazioni di diniego di autorizzazione paesaggistica necessaria per l’ottenimento di una sanatoria edilizia. 

Vincoli paesaggistici. La sentenza n. 1626/2021 corregge un’amministrazione comunale che aveva negato il condono edilizio al titolare di un’attività agricola per un magazzino degli attrezzi di circa 30 metri quadri.

Propone ricorso il titolare di un’attività agricola che ha chiesto il condono edilizio per un annesso agricolo usato come deposito.

Per l’amministrazione comunale impossibile condonare la struttura in quanto secondo la Commissione Edilizia Integrata (CEI) “i materiali e le caratteristiche costruttive, aventi natura di temporaneità e prive di ogni intento di decoro sono incompatibili con la tutela dei valori estetici e tradizionali del luogo“.

Tesi confermata dal Tribunale Amministrativo Regionale.

Il proprietario si rivolge al Consiglio di Stato e spiega che la struttura si trova ormai in una zona fortemente antropizzata (fabbriche, alberghi e autostrada), molto diversa rispetto a quando erano state create le regole con i vincoli paesaggistici.

 

Sull’argomento autorizzazione paesaggistica i giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato che “anche una scarna motivazione del parere contrario sulla compatibilità paesaggistica può essere generalmente ritenuta sufficiente a dare conto del disvalore paesaggistico di un’opera e il giudizio dell’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico costituisce espressione di discrezionalità squisitamente tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero per errore di fatto conclamato“.

I giudici dicono che la motivazione che esprime il diniego al condono “può ritenersi adeguata quando risponde ad un modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione dell’edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio“.

Nel caso analizzato il parere della Cei non risponde a questo modello. E’ stata utilizzata una formula “che pare utilizzabile per una pluralità indifferenziata di casi“. La Cei evidenzia, si legge nella sentenza, “una generica incompatibilità dei materiali e delle caratteristiche costruttive del manufatto con la tutela dei valori estetici e tradizionali del luogo, ma senza alcuno specifico riferimento al rapporto tra l’opera e il contesto paesaggistico di inserimento e al contenuto prescrittivo del provvedimento di vincolo“.

Se la zona, in cui si trova il manufatto da condonare, è già di per sé degradata, questo non vuol dire niente. Questa circostanza, spiegano i giudici, “non solo non fa venire meno l’esigenza di valorizzarla e comunque di evitare interventi peggiorativi ulteriori dato che un eventuale atto di assenso non può fondarsi sull’accettazione di uno stato di fatto illecito, illegittimo e comunque non coerente con i contenuti del vincolo paesaggistico, ma impone di salvare il salvabile“.

Gli elementi indicati dal titolare del manufatto agricolo che si trovano nella zona (quindi autostrada, fabbriche e alberghi), non sono stati contestati dall’amministrazione comunale. Cosa che invece, secondo i giudici, va tenuta in considerazione, viste le piccole dimensioni dell’opera stessa e che l’opera, appare funzionale all’esercizio dell’agricoltura, “cioè ad un’attività strettamente correlata al mantenimento dei tratti paesaggistici esistenti ed alla conservazione dei preminenti valori ambientali”. Quindi, per i giudici, il diniego al condono avrebbe meritato “una motivazione ancor più diffusa ed esaustiva del parere paesaggistico che, ove positivo, potrebbe spingersi fino a dare puntuali indicazioni (ad esempio, sul piano dei materiali da utilizzare ovvero della tecnica costruttiva) in modo tale da rendere l’opera dell’uomo coerente con il contesto naturale nel quale è inserita”.

L’appello è stato accolto e annullata l’ordinanza di demolizione.

 

 Sentenza Consiglio di Stato 25 febbraio 2021, n. 1626

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