02/03/2021 – La check-list del revisore in materia di Trasparenza amministrativa

Il monitoraggio degli adempimenti previsti dal Dlgs 33/2013 (decreto Trasparenza) è attribuito all’organismo indipendente di valutazione (Oiv) dell’ente locale o struttura analoga mediante  attestazione annuale predisposta come da modalità indicate da Anac con la deliberazione n. 213/2020. Le violazioni al decreto Trasparenza sono passibili di sanzioni amministrative e provvedimenti disciplinari verso il soggetto responsabile dell’omissione della pubblicazione di dati o informazioni, fino a ipotizzare il danno erariale.

Per questo onde  garantire l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli interni dell’ente locale il revisore deve effettuare delle verifiche a campione sulla pubblicazione dei dati e dei documenti richiesti dal Dlgs 33/2013 rientranti nella competenza delle proprie funzioni: • enti controllati (articolo 22); • bilanci (articolo 29); • beni immobili e gestione del patrimonio (articolo 30); • controlli e rilievi sull’amministrazione (articolo 31); • carta dei servizi e standard di qualità (articolo 32); • pagamenti dell’amministrazione (articoli 4-bis, 33 e 36); • consulenti e Collaboratori (articolo 15).

Si ricorda che con legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) sono state apportate alcune modifiche al Dlgs 33/2013 in merito al sistema di responsabilità dirigenziale con riferimento al regime sanzionatorio per violazioni degli obblighi di pubblicazione: «l’inadempimento agli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dal Dlgs 33/2013 al comma 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale cui deve essere applicata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 47 comma 1-bis del Dlgs 33/2013 (da 500 a 10mila euro e dal 30 al 60 per cento del trattamento accessorio)».

Inoltre, in caso di mancata o incompleta pubblicazione di alcune sezioni dell’albero della trasparenza, il Dlgs 33/2013, modificato dal Dlgs 97/2016, ha previsto specifici provvedimenti e sanzioni, quali:

•«Enti controllati»: l’articolo 47, comma 2, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10mila euro qualora le amministrazioni non pubblichino i dati e le informazioni relative agli enti pubblici vigilanti, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica.

• «Consulenti e collaboratori»: la pubblicazione e la comunicazione al dipartimento della funzione pubblica dei dati richiesti all’articolo 15 sono condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L’omissione determina la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo e il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata.

Occorre dunque che l’attività di vigilanza e controllo svolta dal revisore oltre che sul sistema dei controlli interni dell’ente locale descritta estenda le proprie verifiche sui documenti campionati anche sulla completezza e qualità di dati e documenti pubblicati nella sezione amministrazione trasparenza in ottemperanza alle indicazioni fornite da Anac (deliberazione n. 213/2020).

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