18/03/2021 – Imposta di registro: legittima la retroattività di una genuina norma di sistema. Pronuncia della Corte costituzionale.

Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 16 marzo 2021

IMPOSTA DI REGISTRO: LEGITTIMA LA RETROATTIVITÀ DI UNA GENUINA NORMA DI SISTEMA

“Non è contestabile” la legittimità di un intervento legislativo che attribuisce forza retroattiva “a una genuina norma di sistema” nemmeno quando sia determinato dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) ma divergente rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore. È questo il cuore della motivazione della sentenza n. 39 depositata oggi (redattore Luca Antonini), con cui la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sull’articolo 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, che qualifica come “interpretazione autentica” l’intervento normativo dell’anno precedente riguardante la disciplina dell’interpretazione degli atti per l’applicazione dell’imposta di registro (art. 20 del Dpr n. 131/1986). A poca distanza dalla sentenza n. 158 del 2020, la Corte torna dunque a pronunciarsi su tali temi considerandoli dal particolare angolo visuale offerto da questa peculiare vicenda normativa. La Corte ha infatti ribadito che ai fini del vaglio di legittimità costituzionale non assume valenza in sé determinante la natura innovativa o interpretativa della norma che si qualifica di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva). Al riguardo ha precisato che, nel caso in esame, rilevava piuttosto l’intera, decennale, e complessa vicenda dell’applicazione dell’imposta di registro, caratterizzata, come evidenziato nella sentenza n. 158/2020, da uno stratificarsi di interpretazioni, che la giurisprudenza ha sviluppato anche in risposta alle varie forme in cui l’ordinamento si andava evolvendo per volontà del legislatore.

Corte Costituzionale comunicato 

di seguito sentenza 39/2021 

 

Sentenza 39/2021 (ECLI:IT:COST:2021:39)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: CORAGGIO – Redattore: ANTONINI

Udienza Pubblica del 09/02/2021;    Decisione  del 09/02/2021

Deposito del 16/03/2021;   Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131, come modificato dall’ art. 1, c. 87°, lett. a), nn. 1) e 2), della legge 27/12/2017, n. 205; art. 1, c. 1084°, della legge 30/12/2018, n. 145.

Massime: 

Atti decisi: ord. 62/2020

Pronuncia

SENTENZA N. 39

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), come modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna nel procedimento vertente tra la Pag Italy srl e altri e l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Bologna, con ordinanza del 13 novembre 2019, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti l’atto di costituzione della Pag Italy srl, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l’avvocato Paolo Biavati per la Pag Italy srl e l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021.

 

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