18/03/2021 – Consiglio di Stato. Responsabilità della P.A. per atto amministrativo (discrezionale) illegittimo

Cons. Stato, Sez. VI, sent. 05 marzo 2021, n. 1869 (link).

Il Consiglio di Stato ribadisce le principali coordinate dettate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità risarcitoria della P.A.

L’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata con l’annullamento giurisdizionale, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’Amministrazione.

Con specifico riferimento all’elemento psicologico la colpa della P.A. viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’Amministrazione (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. III, sent. 04/03/2019, n. 1500; Sez. VI, sent. 08/09/2020, n. 5409; Sez. IV, 04/02/2020, n. 909).

Il diritto al risarcimento del danno presuppone una condotta non iure che abbia determinato, nel patrimonio del danneggiato, la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico; nello specifico ambito della responsabilità civile della pubblica amministrazione per atto amministrativo illegittimo, la responsabilità risarcitoria postula, più specificamente, una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, sent. 30 novembre 2018, n. 6819).

Ai fini del giudizio risarcitorio a carico dei soggetti pubblici, il (necessario) requisito della colpa (c.d. d’apparato) deve essere individuato nella accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione; viceversa, la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V , sent. 24/01/2020, n. 601).

Per «danno ingiusto» risarcibile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base a una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto (o che non ha ottenuto) e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 10/07/2017, n. 3392).

L’annullamento (del parere della Soprintendenza su cui era fondato il diniego di autorizzazione paesaggistica) non comporta automaticamente il probabile rilascio del titolo vantato (autorizzazione) ma solo la necessità di riesaminare, in via definitiva, la stessa istanza nel corretto contesto giuridico di riferimento storico artistico e in quello paesaggistico (riedizione del potere discrezionale).

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