15/03/2021 – Imposta di soggiorno: qualifica di “Località turistica” o “Città d’arte”

Nella Sentenza n. 2525 del 17 dicembre 2020 del Tar Milano, i Giudici osservano che l’art. 4 del Dlgs. n. 23/2011 ha offerto la possibilità ai Comuni non Capoluogo di Provincia di istituire l’Imposta di soggiorno soltanto se tali Comuni fossero stati previamente inclusi “negli Elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”. Dunque, la predisposizione di tale Elenchi presupponeva un’istruttoria volta a verificare se il Comune da includere fosse effettivamente da qualificare come “Località turistica” o “Città d’arte”. In assenza della suddetta istruttoria preliminare (che implicava logicamente una preventiva selezione di “merito” tra i vari Comuni coinvolti) gli Elenchi regionali predisposti non avrebbero potuto che essere affetti da un insanabile arbitrio. Allo stesso modo avrebbe dovuto considerarsi arbitraria, o comunque manifestamente illogica, una istruttoria preliminare che si fosse conclusa (come nel caso in esame) nel senso di ritenere tutti i Comuni indistintamente meritevoli della qualifica di “Località turistica” o “Città d’arte”. E ciò, soprattutto in un territorio, come quello della Lombardia, fortemente antropizzato e costituito da realtà tra di loro anche diversissime.

Invero, all’interno di una Regione come la Lombardia coesistono Comuni a forte vocazione turistica – per strutture, bellezze naturali e storia – e Comuni che costituiscono più semplicemente centri abitati densamente popolati e funzionali ad esigenze puramente residenziali, commerciali o industriali. D’altra parte, se il Legislatore avesse voluto dare la possibilità alla singola Regione di autoproclamarsi sic et simpliciter come “Regione a vocazione turistica” non avrebbe fatto riferimento ad “Elenchi regionali”, che presuppongono di per sé la possibilità, se non la necessità, di eliminare da tali Elenchi tutte quelle realtà urbane che non sono, né “Località turistiche”, né “Città d’arte”.

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