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link al provvedimento del Garante)

Il Garante è stato chiamato a intervenire a seguito di una richiesta di riesame del diniego opposto da un Comune a una richiesta di accesso civico agli atti relativi a una pratica edilizia.

A tal fine viene affermato che rispetto a documenti, dati e informazioni, relativi al procedimento inerente al permesso di costruire, il legislatore statale ha previsto un preciso regime di pubblicità solo per l’atto finale del procedimento, sancendo che «Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio» e che «Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio» (ivi, comma 6).

Rispetto a tali informazioni pubbliche, l’istanza di accesso civico ha a oggetto una documentazione davvero molto vasta, comprendendo, fra l’altro, oltre gli estremi del permesso di costruire, anche tutta la documentazione integrale presentata nel corso degli anni, fra cui le SCIA presentate con le relative varianti, agibilità, innumerevoli planimetrie, piante architettoniche, relazioni geologiche, prospetti, piante grafiche, rilievi, allaccio utenze (acquedotto-enel-gas- smaltimento acque reflue), impianti (termici ed elettrici), collaudi, tabelle riepilogative, elaborati e relazioni tecniche, lettera di risposta alle richieste e prescrizioni, attestato di pagamento dei diritti di segreteria, materiale fotografico, procure, nonché i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, con schede programma, relazione, verifiche di conformità, documentazione fotografica/elaborati tecnici (planimetrie, rilievi, progetto architettonico di massima, nonché visure castali con i dati di ripartizione proprietaria fra i soggetti interessati, schede relative al patrimonio aziendale sia immobiliare che strumentale (dotazione mezzi, attrezzature, ecc.), il numero e la qualifica degli addetti, i dati di produzione, ed ogni altro dato relativo la consistenza e l’organizzazione aziendale (nel caso specifico, oltre quanto sopra, vengono indicati i dati relativi la presenza di due soggetti con invalidità civile al 100% e riportate le piante dei loro alloggi), ecc. Per i predetti atti, compreso le Segnalazioni certificate di inizio di attività-SCIA, non esiste un obbligo di pubblicazione da parte delle pp.aa. (cfr. parere contenuto in provv. n. 1 del 3/1/2019, in www.gpdp.it, doc. web n. 9080951).

Si tratta di materiale contenente atti, dati e informazioni – di tipo anche personale – di natura molto eterogenea. In quasi tutte le parti sono contenuti riferimenti a dati personali. Il riferimento è, ad esempio, ai titoli di proprietà; ai nominativi, data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, p.e.c., numeri di telefono riferiti al titolare dell’intervento, in qualità di proprietario, o del relativo rappresentante; ai dati dei tecnici incaricati (progettista, direttore dei lavori, assuntore delle opere, ecc.); a informazioni sulla tipologia di intervento; all’ubicazione, ai dati catastali e di destinazione d’uso dell’immobile oggetto del permesso; alle dichiarazioni concernenti il versamento degli oneri; ai rilievi fotografici dettagliati della proprietà privata, alle procure, alle fotocopie di documenti d’identità, etc. Si tratta in molti casi di dati anche di soggetti terzi diversi dal titolare dell’Azienda controinteressato – che non risultano peraltro essere stati coinvolti nel procedimento di accesso civico – quali progettisti, impiantisti, altri tecnici a vario titolo.

Sul punto, è l’amministrazione destinataria della richiesta a dover valutare, in primo luogo, anche la possibilità – laddove ritenuto necessario – di avviare eventualmente un dialogo cooperativo con il richiedente l’accesso «nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità» (cfr. Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)» (parr. 7 e 8). Vd. indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico par. 4.2. e punto n. 5 dell’«Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato»).

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso integrale ai documenti richiesti, oppure fornire un accesso parziale.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).

In tale quadro può arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, determinando un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti coinvolti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dall’eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Sotto tale profilo, la richiesta di accesso civico generalizzato estesa a tutta la pratica edilizia comprensiva anche degli elaborati tecnici e grafici, del materiale fotografico, delle relative varianti nonché della pratica di agibilità investirebbe infatti, oltre ai dati oggetto di pubblicità, anche una ampia ed ulteriore serie di informazioni di diversa specie e natura, quali, in particolare, i dati personali del titolare dell’azienda, del progettista, i dati e le informazioni, anche economiche, sull’azienda medesima nonché i dati tecnici desumibili dagli elaborati grafici, inerenti il progetto assentito da questo Ente» e che «In questi termini, la richiesta di accesso civico generalizzato appare ex se eccedere le finalità di cui all’articolo agli articoli 1 e 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, andando ben oltre allo “scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”», per il quale «al limite, potrebbero bastare utili dati statistici riguardanti il numero e la tipologia degli atti, la tipologia degli interventi, ecc., […]».

Conseguentemente, l’ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe quindi a costituire […] un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (del titolare dell’azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto assentito), nonché degli interessi comunque economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali.

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