10/03/2021 – La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2021, n. 1700, sulla legittimità della scelta di un comune di non revocare l’affidamento del servizio riscossione tributi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, c.738, l. n. 160 del 2019

Consiglio di Stato,  Sez. V, 1/3/2021 n. 1700

Sulla legittimità della scelta di un comune di non revocare l’affidamento del servizio riscossione tributi dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, c.738, l. n. 160 del 2019

Nelle gare telematiche non sussiste l’obbligo di apertura in seduta pubblica delle offerte.

E’ legittima la decisione della comune di aggiudicare la gara bandita per l’affidamento del servizio di “supporto alla riscossione ordinaria dell’Imu, della Tari e della Tasi, di ricerca dell’evasione erariale, di verifica e riscossione coattiva Imu, Tia, Tares, Tari, Tasi e del servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate minori (affissioni, pubblicità, Tosap)” nonostante nelle more della gara fosse intervenuta la l. 27 dicembre 2019, n. 160 che, all’art. 1, c. 738, stabiliva l’abolizione dell’imposta unica comunale di cui all’art. 1, c. 639, l. 27 dicembre 2013, n. 147 e fissava, ai commi 739 e ss. una diversa disciplina dell’Imu, in quanto la revoca non era imposta dalle disposizioni contenute nella citata legge di bilancio, che prendono in considerazione situazioni diverse.

Nel caso di gara svolta in modalità telematica, non sussiste l’obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documentazione amministrativa che le offerte, tecniche ed economiche, atteso che con il caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti è possibile tracciare in maniera incontrovertibile tutti i flussi.

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