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Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai sovracanoni al Consorzio del bacino imbrifero montano, se questi debbano essere dovuti oppure non dovuti, stante che  il concessionario  delle derivazioni risulta essere l’ente pubblico beneficiario dell’istituzione dei sovracanoni medesimi. Inoltre, il sindaco ha precisato di essere  concessionario di derivazioni ai fini idroelettrici per una potenza nominale media di 1420 KW e che ai sensi dell’art. 1 della legge 959/1953 riconosce al Consorzio del bacino imbrifero montano i relativi sovracanoni.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 26/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo 2021, hanno preliminarmente  ribadito che il legislatore al fine di far fronte all’esigenza di rendere partecipi i comuni dei bacini imbriferi ha approvato la legge 959/1953 contenente le “norme modificatrici del TU delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”. Aspetto peculiare della precitata normativa è stata la trasformazione in denaro dell’onere precedentemente riconosciuto in natura, ed ha ammesso per le comunità dei bacini imbriferi, il diritto di essere compensate per il dirottamento della risorsa idrica verso scopi di produzione energetica e quindi diversi da quelli connessi alle tradizionali esigenza delle popolazioni del posto.

Infatti, i magistrati contabili hanno precisato che, al fine di perseguire tale finalità l’art 1 comma 8 della predetta legge  ha previsto  che “ i concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice, anche se già in  atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all’art 52 del TU delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933 n. 1775 al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione”.  E il successivo comma 14 disciplina le modalità di utilizzo del fondo precisando che “ nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimentro  interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni , nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. 

Inoltre, i magistrati contabili hanno evidenziato che la definizione della misura del sovracanone avviene, ai sensi dell’art. 3  della legge n. 925/1980 , ad opera del Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all’art. 1, 8comma 8 della legge n. 959/1953 e del Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all’art. 53 del TU n. 1775/1933.

I magistrati contabili hanno osservato che attraverso una lettura sistemica e coordinata del precitato art. 1 commi 8 e 14  della legge n. 959 del 1953, si desume che il comma 8 non effettua una distinzione in considerazione alla natura giuridica del titolare, ma identifica il referente passivo dell’obbligazione nel soggetto di diritto “concessionario di grandi derivazioni d’acqua”, sia esso pubblico o privato. Poi, prendendo in considerazione il comma 14, le somme corrisposte a titolo di sovracanone, confluiscono in un fondo il cui impiego è stabilito dal Consorzio a favore del pregresso economico e sociale delle popolazioni , nonché ad opere di sistemazione montana.

Infine, i magistrati contabili della Lombardia, hanno sottolineato che il compito che il legislatore ha inteso affidare a tali Consorzi è quello di amministrare i proventi derivanti dai sovracanoni, intesi come beni civici, obbligatoriamente destinati ad opere di interesse generale dell’intera collettività dell’area della montagna ed ai sensi dell’art. 1 commi 14 e 15 della legge n. 959/1953 al consorzio è affidato il compito di predisporre annualmente il programma degli investimenti che intende attuare. Le risorse possono essere distribuite tra i comuni interessati dalle opere e la scelta dei criteri di ripartizione ma non possono passare da una manifestazione volitiva degli organi del consorzio e da una loro conseguenziale contabilizzazione nei relativi documenti programmatici e finanziari.

 

 

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