02/03/2021 – Il RUP può chiedere alla Commissione di rivalutare l’offerta dopo la proposta di aggiudicazione?

L’art. 31 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 prevede che: “Il RUP, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

La norma rimarca dunque il ruolo centrale – di ausilio istruttorio e non solo – che l’organo in questione riveste nell’ambito delle procedure di gara (Consiglio di Stato sentenza n. 4401/2020); invero, “l’art. 31, comma 5, d.lgs. n. 50 cit. riconosce, infatti, la competenza generale del R.u.p. a svolgere tutti i compiti (id est, ad adottare tutti gli atti della procedura)…”, evidenziando, dunque, la possibilità che questi non compia soltanto operazioni di carattere materiale, ma svolga anche attività giuridica esternata in veri e propri atti (in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020 n. 1104), sino a ritenere anche “la competenza del R.u.p. all’adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; III, 19 giugno 2017, n. 2983; V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760).

Orbene, alla luce di tali condivisibili coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi la piena legittimità della richiesta di chiarimenti e delucidazioni da parte del RUP alla Commissione di gara in ordine alla idoneità tecnica e professionale dell’offerta dopo la comunicazione della proposta di aggiudicazione.

In ogni caso, anche un’offerta giudicata positivamente dalla Commissione di gara, perché rispondente a criteri di valutazione stabiliti nel bando, può essere ritenuta dall’amministrazione aggiudicatrice non conveniente o idonea rispetto alle esigenze che la stessa si propone di realizzare attraverso l’affidamento del contratto (Consiglio di Stato Sez. V, 27.11.2019, n. 8091, che ha anche affermato che “In ciò non vi è alcuna contraddittorietà nell’operato complessivo della stazione appaltante, perché la valutazione tecnica delle offerte di competenza della commissione giudicatrice e il potere di approvazione degli atti di gara spettante all’amministrazione, attraverso la non aggiudicazione proposta dalla prima, rispondono ad esigenze e si fondano su presupposti diversi” (in tal senso, TAR Lecce, 22.02.2021 n. 311).

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