29/01/2021 – Progressioni orizzontali: il triennio per la valutazione deve essere nella medesima categoria

Per le progressioni orizzontali è necessaria una valutazione triennale nella medesima categoria e non è ammissibile un triennio “misto” in due categorie diverse.

Non convince l’orientamento applicativo CFL 125 dell’Aran di segno opposto. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni ha risposto al quesito se la progressione economica possa concernere due anni di valutazione relativi alla categoria per la quale è attivata la procedura di selezione (cat. D) ed un anno di valutazione nella categoria inferiore (cat. C5).

La risposta dell’Aran è favorevole ad un triennio “misto”: “le risultanze della valutazione non potranno che fare riferimento alle prestazioni ed ai risultati effettivamente conseguiti dal dipendente nelle tre annualità di riferimento (un anno con inquadramento in categoria C e due anni con inquadramento in categoria D).

Tuttavia, l’indicazione fornita non può essere condivisa, perché vistosamente contraria alle disposizioni normative e del Ccnl 21.5.2018.

L’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 stabilisce che “le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito”. Si nota che le progressioni orizzontali sono ammesse “all’interno della stessa area” in relazione alla qualità dell’attività svolta.

Il sistema della progressione economica funziona in modo che il dipendente neo assunto acceda alla posizione economica iniziale della categoria di inquadramento, poniamo la C. Il Ccnl stabilisce che occorra una permanenza minima nella posizione di almeno 24 e, inoltre, una valutazione di almeno un triennio. Un neo assunto, quindi, per poter ottenere una progressione economica deve attendere 3 anni.

E’ evidentemente possibile che un dipendente pubblico, con già anni di esperienza lavorativa e prima inquadrato in una categoria inferiore, acceda a quella superiore o mediante concorso pubblico, oppure attraverso la progressione verticale.

In entrambi i casi, nonostante si tratti di una persona che abbia un’esperienza alle spalle e relativa valutazione, è comunque un “neo assunto” nella nuova categoria acquisita a seguito di concorso o progressione. Quindi, la valutazione pregressa, appartiene all’espletamento di attività che non hanno nulla a che vedere con quelle connesse alla categoria di inquadramento più elevata.

Leggendo l’articolo 16 del Ccnl 21.5.2018 si comprende ancor meglio l’errore in cui incorre l’Aran. L’articolo è molto chiaro già nella sua rubrica: “progressione economica all’interno della categoria”. La progressione economica ha lo scopo di riconoscere un miglioramento della capacità lavorativa conseguito dal lavoratore nell’ambito della categoria di appartenenza. E’, allora, fin troppo evidente che la valutazione del triennio precedente debba necessariamente riguardare appunto le attività svolte nella categoria di appartenenza e non coinvolgere annualità nelle quali il lavoratore svolgeva, invece, mansioni e funzioni differenti della categoria inferiore.

Le valutazioni riferite alla categoria inferiore non forniscono, infatti, indicazione alcuna sulle maggiori abilità e competenze acquisite dal lavoratore nella categoria superiore. Ed è, invece, esattamente questo che occorre verificare perché il dipendente ascenda da una posizione economica alla successiva: capire, sulla base della valutazione almeno triennale nella medesima categoria, abbia garantito un miglioramento della prestazione lavorativa resa.

Non pare vi sia da evidenziare troppo che un dipendente potrebbe aver ricevuto valutazioni ottime nella precedente categoria inferiore, ma non risultare altrettanto eccellente nei primi anni lavorativi in quella superiore: non si capisce, quindi, come possa consentire l’accrescimento stipendiale nella categoria più alta la valutazione di una categoria diversa, meno qualificata.

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