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Le amministrazioni locali e regionali sono tenute a rispettare il vincolo del tetto complessivo del salario accessorio del 2016 e possono effettuare delle modifiche tra i vari fondi per la contrattazione decentrata solamente nel rispetto delle regole dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed evitando comunque ogni automatismo, nonchè travasi diretti. 

Il parere ci dice espressamente che, nel fondo per la dirigenza, l’ente potrebbe utilizzare l’articolo 57, comma 2, lettera e), del contratto 17 dicembre 2020, cioè stanziare risorse che sono finalizzate, in modo molto ampio e senza particolari vincoli, ad “adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali”, quindi aumentare in questo modo l’importo totale entro il tetto del 2016. 

Se vi sono le condizioni fissate dal contatto 21 maggio 2018 perché il fondo per la contrattazione decentrata del personale e/o delle posizioni organizzative possa essere incrementato, tale aumento è legittimo se non si viola il tetto del salario accessorio del 2016, quindi se esso è contenuto nella misura della diminuzione del fondo dei dirigenti.

QUI IL PARERE 

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