27/01/2021- Lombardia, del. 2/2021- Manutenzione straordinaria sede Stazione dei Carabinieri

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per il proprio ente di stipulare un accordo di programma con altri Comuni limitrofi, nel cui ambito è insediata una Stazione dei Carabinieri, al fine di contribuire alle spese e oneri connessi alle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile occupato dal Ministero dell’Interno.

In particolare, il Sindaco ha evidenziato che la Stazione dei Carabinieri ha un contratto di locazione con il Comune proprietario dell’immobile e ha chiesto se sia legittimo prevedere:

1) nel citato accordo di programma, il criterio “di ripartizione percentuale di tali oneri e spese”, in base alla “ponderazione tra popolazione e superficie del territorio dei singoli Comuni coinvolti”;

2) per un Comune di contribuire “alle spese ed oneri di manutenzione straordinaria di un immobile di proprietà di altro Comune sul quale non vanti alcun diritto reale o di obbligazione”;

Infine ha chiesto quale siano “ le corrette modalità di contabilizzazione delle somme oggetto del predetto contributo per la manutenzione straordinaria dell’immobile”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 2/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 gennaio 2021, hanno precisato che occorre richiamare il comma 4-bis dell’art. 3 del d.l. 95/2012, che riconosce ai comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione determinato dall’agenzia delle entrate, di immobili, di proprietà di terzi, destinate a caserme delle forze dell’ordine e l’art. 3 comma 2-bis della legge 135/2012, che ha modificato il comma 439 dell’articolo 1 della legge 311/2004, riconoscendo ai comuni la facoltà di concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, beni immobili di loro proprietà.

La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha chiarito che tali disposizioni pur non riferendosi espressamente alla tipologia di spesa oggetto del parere, possono comunque essere utilizzate per un ragionamento ermeneutico, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, del. 97/2017, Corte dei Conti, sez. contr. Basilicata, del.  40/2017 e Corte dei Conti, sez. contr. Emilia Romagna, del. 118/2018 e del. 151/2017.

I magistrati contabili hanno precisato che la manutenzione straordinaria di un immobile  si connota come spesa di investimento, per sua natura delimitata nel tempo, mentre il canone di locazione è una spesa corrente, così come il comodato gratuito di un bene comunale. L’analogia si ritrova nella finalità delle citate disposizioni con la fattispecie di cui trattasi, che è quella della tutela  del bene pubblico della sicurezza dei cittadini che non può appartenere ad un unico livello di Amministrazione, ma deve rappresentare una responsabilità per tutti gli enti pubblici che perseguono tali interessi, concorrendo a soddisfare interessi generali meritevoli di intesa e specifica tutela.

La Corte ha infine ricordato che tale materia rientra nella competenza statale e il  presupposto per l’attivazione del Comune deve essere fondato su una esplicita richiesta del livello superiore di governo relativamente a un intervento sussidiario, motivato dalla necessità di assicurare il mantenimento di un presidio di pubblica sicurezza e questo compito spetta all’ente locale nell’esercizio della propria autonomia istituzionale.

Il comune, nell’esercizio della sua autonomia, può valutare la possibilità di stipulare un accordo di programma con altri comuni territorialmente limitrofi nel cui ambito è insediata una Stazione dei Carabinieri, al fine di contribuire alle spese e agli oneri connessi alle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile occupato dalla predetta Stazione dell’Arma dei carabinieri, con l’obiettivo del mantenimento del presidio di sicurezza pubblica sul proprio territorio. Non rileva, ai fini della legittimità della compartecipazione alle spese, l’ubicazione della caserma o la titolarità della proprietà dell’immobile, in quanto rileva il fatto che l’area territoriale coperta dalla stazione di sicurezza includa il comune che si accolla parte delle spese. Infine, per quanto concerne la contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. 118/2011, nel caso in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di un altro ente pubblico “di cui non si avvale”, l’operazione deve essere imputata in bilancio con le modalità previste per i trasferimenti in conto capitale ad altri enti pubblici.

Leggi la Deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 2-21

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto