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Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. del 18 gennaio 2021, n. 1863.

La Sesta Sezione ha affermato che sussiste continuità normativa tra il reato di corruzione propria e quello di corruzione per l’esercizio della funzione, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, giacché, anche in epoca antecedente al novum normativo, ai fini della integrazione del reato di corruzione propria, non era necessaria l’individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio quale oggetto della pattuizione illecita, purché emergesse un atteggiamento dell’agente diretto a vanificare la funzione demandatagli ed a violare i doveri di fedeltà ed imparzialità ad essa inerenti. (Fattispecie relativa a condotta corruttiva perfezionatasi prima dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, ma consumatasi in epoca successiva in cui, stante l’unitarietà dell’accordo illecito e in assenza di uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio, la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione del reato di corruzione propria in quello di corruzione funzionale)

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