20/01/2021 – Investimenti in beni strumentali: istituiti i codici-tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, di interesse anche per i Comuni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, ha istituito i codici-tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite Modello QF24”, dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della Legge n. 160/2019 e all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della Legge n. 178/2020.

L’art. 1, comma 185, della Legge n. 160/2019, prevede che “alle Imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”. Il successivo comma 191 stabilisce che “il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. […]”.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento tramite il Modello “F24”, da presentare esclusivamente tramite i Servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici-tributo:

  • 6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli Allegati ‘A’ e ‘B’ alla Legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019”;
  • 6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019”;
  • 6934”, rubricato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘B’ alla Legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019”.

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

L’art. 1, comma 1.051, della Legge n. 178/2020, prevede che “a tutte le Imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal Settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. […]”. Il successivo comma 1.059 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1.054 e 1.055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1.062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1.054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a Euro 5 milioni è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1.054 e 1.055”.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento tramite il Modello “F24”, da presentare esclusivamente tramite i Servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici-tributo:

– “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, Legge n. 178/2020”;

– “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘A’ alla Legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 178/2020”;

– “6937”, intitolato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘B’ alla Legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020”.

In sede di compilazione del Modello di pagamento “F24”, i suddetti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 389 del 22 settembre 2020, ha ritenuto che anche i Comuni, pur non essendo soggetti Ires in base al citato art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 1, comma 185, della Legge n. 160/2019.nNella Risposta si afferma che, “per quanto di interesse, occorre considerare che la modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale in esame, sotto forma di credito di imposta, ne consente l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 74, comma 1 del Tuir, non è soggetto passivo ai fini Ires”. Pertanto – prosegue l’estensore – “nel condividere la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, si ritiene che anche il Comune istante, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare del descritto meccanismo agevolativo a condizione che (nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui all’art. 1, commi 185 e ss. della Legge n. 160/2019”.

In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in questione non viene ricondotto all’essere impresa ed allo svolgere attività commerciale ai fini dell’Ires, escludendo così chi non è soggetto ad Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (tra cui i Comuni), bensì alla possibilità tecnica di poter compensare il credito. E’ chiaro che per un Comune tale interpretazione è da leggersi con favore, ma restano delle oggettive difficoltà applicative, non indifferenti.

Ad esempio, gli immobili da prendere in considerazione, oggetto di investimenti, devono allora essere strumentali alle attività rilevanti Iva del Comune ? Oppure il riferimento è a tutti gli immobili del Comune, vista la motivazione addotta a sostegno della possibilità di fruire dell’agevolazione?

Restano dunque le perplessità concettuali illustrate in premessa, legate al non essere il Comune una “Impresa” ai fini delle Imposte dirette ma soltanto ai fini Iva e, conseguentemente, limitatamente ai beni strumentali ai servizi rilevanti in tal senso.

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