tratto da entilocali-online.it - autore Alessio Malucchi

Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gennaio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta di bollo su Istanze di partecipazione a gare e offerte economiche con riferimento a indagini di mercato, procedure negoziate e affidamenti diretti.

Il Comune istante ha riferito che, attualmente, sia per le procedure negoziate che per quelle ad evidenza pubblica, gli acquisti di beni e servizi sono gestiti in modalità elettronica attraverso l’utilizzo di Piattaforme telematiche in cui, al momento della richiesta da parte di un operatore a partecipare a una procedura, aperta, ristretta o negoziata, viene generato automaticamente un documento individuato come “domanda di partecipazione”.

Il Comune ha chiesto altresì di conoscere le modalità di calcolo dell’Imposta di bollo sugli allegati ai contratti conclusi mediante scrittura privata.

L’Agenzia delle Entrate al riguardo, con riferimento al quesito relativo alla procedura di gara negoziata, e in particolare alla “domanda di partecipazione”, ritiene che tale documento, non rientrando tra quelli previsti dall’art. 3, della Tariffa, Allegato “A”, Parte I, Dpr. n. 642/72 – in quanto, l’adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta – non deve essere assoggettato ad Imposta di bollo.

Con riguardo all’indagine di mercato antecedente alla procedura di gara, l’Agenzia considera la stessa non vincolante per l’Amministrazione comunale, la quale sarà libera di sospendere o modificare la procedura in essere ed eventualmente di avviare altre procedure senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa E per tali considerazioni, ritiene che anche in tal caso la manifestazione di interesse non sia da assoggettare ad Imposta di bollo.

Per quanto concerne il quesito sulle offerte economiche non seguite da accettazione da parte della P.A., l’Agenzia richiama la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della P.A. non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Imposta di bollo. Si tratta infatti di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione”.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell’Imposta di bollo sugli allegati ai contratti, si fa presente che il comma 14-bis dell’art. 32 stabilisce che “i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”, e pertanto, poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, sono soggetti ad Imposta nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato “A” al Dpr. n. 642/72.

Per quanto infine attiene agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell’applicazione dell’Imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi con la Risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli allegati di natura tecnica – quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici – sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un Professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall’art. 28 della Tariffa, Parte II, del Dpr. n. 642/72, per i quali è dovuta l’Imposta di bollo in caso d’uso nella misura di Euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.

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